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Sedie per Videoterminali – Legislazione di riferimento

Postato il 7 Novembre 2022 | in Sicurezza sul lavoro | da

Riporto a seguire una mia consulenza (ovviamente gratuita) relativa alle caratteristiche delle sedie da videoterminali.

Marco Spezia

*******************

Ciao Marco,

avevo bisogno di un chiarimento.

La mia azienda vuole comprare delle nuove sedie per videoterminali.

Il RSPP, in merito alle caratteristiche per salute e sicurezza delle sedie, mi dice che basta che siano conformi al D.Lgs. 81/08 (Titolo VII).

Io su molti cataloghi on line ho trovato il riferimento alla norma UNI EN 1335-1:2020.

E’ necessario che il fabbricante certifichi in qualche modo l’adempimento a tale norma tecniche oppure ciò non è necessario?

Grazie

 

Ciao,

non esiste obbligo per il datore di lavoro di comprare sedie per PC prodotte e certificate secondo una secondo norme UNI.

Nei due testi normativi da cui discendono gli obblighi per il datore di lavoro (D.Lgs. 81/08 e Decreto Ministeriale del 02/10/00) si definiscono tutta una serie di caratteristiche che risultano cogenti, ma non si pone come requisito di legge la rispondenza a norme UNI.

A livello del D.Lgs, 81/08 tali requisiti sono riportati più in dettaglio nell’allegato XXXIV.

Il Decreto Ministeriale del 02/10/00 (che ha forza di legge essendo richiamato implicitamente dal D.Lgs. 616/94 e ora dal D.Lgs. 81/08) dà ulteriori indicazioni.

E’ estremamente indicativo che nell’introduzione del D.M. 02/10/00 viene riportato:

La guida che segue è stata messa a punto per fornire le indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell’attività al videoterminale al fine di prevenire l’insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici, dell’affaticamento visivo e della fatica mentale che possono essere causati dall’uso del videoterminale. Per la redazione della presente guida si è fatto riferimento a norme tecniche nazionali (CEI, UNI), comunitarie (CENELEC, CEN) e internazionali (IEC, ISO) che forniscono la regola dell’arte sull’utilizzo dei videoterminali”.

Pertanto, l’osservanza del Decreto Ministeriale di cui sopra dà presunzione di conformità alle norme citate e di conseguenza alla regola dell’arte.

Anche nella Linea Guida del Contarp (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale), settore dell’INAIL del 2013 non si cita alcun obbligo all’utilizzo di sedie realizzate secondo norme tecniche nazionali o internazionali, ma solo specifiche indicazioni tecniche, con riferimento all’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.

Per concludere, la sedia per VDT da comprare non richiede secondo legge la conformità a norme tecniche, ma solo ai due Decreti sopra citati.

E’ bene comunque che nell’ordine di acquisto di specifici che “le sedie per VDT devono essere conformi al D.Lgs. 81/08 e al D.M. del 02/10/00”.

In margine la normativa e la linea guida citate.

Marco Spezia

 

D.Lgs. 81/08

Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Articolo 174 – Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
  2. a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
  3. b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
  4. c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
  5. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
  6. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.

[…]

ALLEGATO XXXIV – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

REQUISITI MINIMI

  1. Attrezzature

[…]

  1. e) Sedile di lavoro

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto, deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

 

Decreto Ministeriale del 02/10/00 – Linee guida d’uso dei videoterminali

Allegato

  1. Introduzione

La guida che segue è stata messa a punto per fornire le indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell’attività al videoterminale al fine di prevenire l’insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici, dell’affaticamento visivo e della fatica mentale che possono essere causati dall’uso del videoterminale. Per la redazione della presente guida si è fatto riferimento a norme tecniche nazionali (CEI, UNI), comunitarie (CENELEC, CEN) e internazionali (IEC, ISO) che forniscono la regola dell’arte sull’utilizzo dei videoterminali.

[…]

Il sedile deve:

  1. f) essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio;
  2. g) disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente così da assicurare un buon appoggio dei piedi ed il sostegno della zona lombare;
  3. h) avere i bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e pulibile;
  4. i) essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di pavimento;
  5. l) qualora fosse necessario, essere dotato di un poggiapiedi separato, per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori dell’operatore.

 

Linea Guida INAIL/Contarp – La postazione al Videoterminale

Nicoletta Todaro Marzo 2013

[…]

  1. Sedili da VDT

Il sedile di lavoro è fondamentale perché la postura assunta durante il lavoro sia corretta, in modo da minimizzare i possibili danni dovuti al fatto di mantenere per lunghi periodi una posizione seduta; deve fornire un supporto stabile ma deve anche permettere i cambiamenti di posizione (non devono esserci posizioni obbligate), inoltre deve avere caratteristiche che ne rendano confortevole l’uso.

Secondo le indicazioni del DLgs 81/08 il sedile deve essere di altezza regolabile, con gli spazi della seduta adattabile all’utilizzatore (quindi profondità della seduta e larghezza e altezza dei braccioli), avere un supporto lombare con altezza e inclinazione regolabili, avere superfici con bordi smussati, essere girevole per facilitare i cambi di posizione senza dover ruotare la colonna vertebrale, ed essere facile da spostare. Seduta e schienale devono essere in materiale traspirante, e tutto deve essere di facile pulizia.

Altre indicazioni relative al sedile riguardano la resistenza allo scivolamento della seduta (non deve essere possibile scivolarne fuori involontariamente), la presenza di una base a 5 razze antiribaltamento e di rotelle per facilitare gli spostamenti (sia per entrare e uscire dalla postazione, sia per spostarsi ad esempio per prendere un oggetto). La sedia non deve potersi spostare accidentalmente, o quando non è occupata: le caratteristiche di attrito delle rotelle vanno valutate a seconda delle caratteristiche del pavimento.

Per alcune condizioni di lavoro in cui si usa la posizione reclinata (ad esempio controllo di schermi posti più in alto della testa) lo schienale deve fornire un supporto sicuro anche per le scapole.

I braccioli devono essere regolabili, e soprattutto non devono essere un ostacolo alla
vicinanza con il piano di lavoro (devono permettere che la sedia entri sotto il piano di lavoro)

 

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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