December 5, 2024
A PROPOSITO DI MOBILITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
( applicazione di comodo o un’alibi per negare i diritti )
Il Consiglio di Stato si è pronunciato su quanto previsto all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui dispone che le Pubbliche Amministrazioie, per coprire posti vacanti nella dotazione organica, devono procedere prima di bandire un concorso con l’attivazione della mobilità da altri enti.
Ma come stanno le cose?
La procedura di mobilità, viene “privilegiata” per contenere la spesa di personale, ma anche per non assumere da subito nuovo personale rendendo più lunghi i percorsi di reclutamento. Anche per questo viene sostenuta l’ interpretazione datoriale che la giurisprudenza non ammette deroghe.
Ma ad una lettura più attenta si capisce che questo imperativo categorico (non assumere) se non previo esperimento delle procedure di mobilità può essere in certi casi “aggirato o meglio neutralizzato”.
Intanto non è scontato che tutti i posti vacanti debbano essere ricoperti con mobilità, sicuramente una parte, ma non tutti soprattutto ,se siamo in presenza di una graduatoria concorsuale ancora in vigore.
Il Consiglio di Stato ha infatti dato risposta affermativa al quesito, argomentando che dal potere di organizzazione proprio di ogni Amministrazione si deve desumere l’esistenza di un correlato “potere discrezionale nel determinare la quantità dei posti riservati alla mobilità volontaria rispetto a quelli riservati a pubblico concorso”. In applicazione del principio generale esistente per gli atti amministrativi di natura discrezionale è necessario, precisa il Collegio, che una siffatta determinazione sia sorretta da una “congrua motivazione, affinché si palesino chiaramente quali sono le ragioni per le quali si preferisce reperire sul mercato, piuttosto che tra i dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni, le professionalità necessarie”.
I giudici capovolgono la apparente “ratio” applicativa della norma contenuta nel D. Lgs. n. 165/2001 secondo la quale la procedura di mobilità deve essere sempre esperita a prescindere. Per cui fermo restando il principio del contenimento della spesa pubblica, ne consegue che è possibile scorrere le graduatorie ancora vigenti e procedere a nuove assunzioni, sopratutto in tutti quei casi in cui la procedura della mobilità richiederebbe tempo e denaro e invece esiste una graduatoria concorsuale ancora in vigore. Del resto i soggetti collocati utilmente nelle graduatorie di concorso rappresentano personale idoneo a ricoprire il posto, già formato e qualificato, per cui è naturale che i giudici amministrativi asseriscano che, tanto il concorso quanto la mobilità, offrono le stesse garanzia di efficacia per ricoprire i posti in dotazione organica.
Il Consiglio di Stato ritiene infatti che lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità (Consiglio di Stato, sez. 31 luglio 2012, n. 4329).
Alla luce di questa sentenza, ogni amministrazione può motivare il ricorso allo scorrimento delle graduatorie, cosa che in molti Enti non viene fatta penalizzando coloro che spesso “disoccupati” sono in attesa, pur essendo idonei, nelle graduatorie di concorso.
Al sindacato ora spetta il compito\dovere di chiedere lo scorrimento delle graduatorie vigenti e di non farsi ricattare dalla “giurisprudenza” a senso unico degli uffici del personale. Noi come Sindacato di base intendiamo farlo perchè riteniamo prioritario aprire conflitti per tutelare diritti e occupazione, per avversare quell’ egemonia “padronale” che si è andata affermando nel pubblico impiego grazie alla compiacenza dei soliti sindacati confederali.
Cobas Pubblico Impiego
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