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Presupposti e limiti per la riassunzione da parte degli enti locali del personale trasferito alle partecipate

Postato il 13 Maggio 2014 | in Italia, Lavoro Pubblico, Scenari Politico-Sociali, Sindacato | da

Presupposti e limiti per la riassunzione da parte degli enti locali del personale trasferito alle partecipate
(Avv. Dario Immordino)

La possibilità di reintegrare nell’organico dell’ente locale ex dipendenti precedentemente trasferiti ad organismi dallo stesso direttamente controllati è subordinata al rispetto degli stringenti vincoli alla spesa di personale ed ai rigidi parametri di sana gestione finanziaria.

Il caso è quello di un ente che decide di procedere alla riassunzione di servizi precedentemente esternalizzati ed al riassorbimento dei dipendenti precedentemente trasferiti presso le società, gli enti o organismi cui era stata demandata la gestione dei servizi.

Si tratta di una ipotesi non del tutto infrequente in un periodo in cui l’emergenza finanziaria impone una consistente razionalizzazione della spesa e, a seguito della più recente evoluzione normativa, sono venuti meno i principali vantaggi che inducevano a ricorrere alla esternalizzazione dei servizi pubblici.

Questo strumento in un recente passato consentiva, infatti, di non soggiacere agli stringenti vincoli di finanza pubblica e alle severe regole sulle assunzioni di personale.

Ma le disposizioni adottate negli ultimi anni per arginare la proliferazione delle società, enti ed organismi controllati e favorire l’apertura del mercato dei servizi pubblici locali alla concorrenza tra operatori pubblici e privati, hanno a) imposto il consolidamento in capo ai bilanci degli enti territoriali delle spese sostenute dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, b) incentivato la dismissione delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche,c) esteso anche alla vasta galassia di società ed enti controllati, comprese le società in house, le regole di sana gestione ed equilibrio finanziario.

Considerato che molte società, enti ed organismi cui sono stati demandati i servizi pubblici hanno accumulato ingenti disavanzi e debiti, e che sono sostanzialmente venuti meno i principali vantaggi della esternalizzazione, non è raro che le amministrazioni locali decidano di procedere alla riassunzione dei servizi, spesso accompagnata dalla reintegrazione del personale precedentemente esternalizzato.

Tale possibilità, però soggiace a diverse condizioni: può riguardare esclusivamente ex dipendenti comunali e deve essere subordinata all’accertamento di effettive esigenze dell’ente, ed in particolare della vacanza nell’organico dei posti del personale trasferito oppure, qualora al momento della esternalizzazione l’organico fosse stato ridotto, della riespansione dello stesso in conseguenza della reinternalizzazione dei servizi (delibera Sez. Riun. n. 8/2010).

Ciò posto le amministrazioni che intendano procedere alla reintegrazione degli ex dipendenti dovranno comunque rispettare il tetto di spesa per il personale (delibere Sez. Riun. QMIG n. 3 e n. 26 del 2012), oltre naturalmente ai parametri di sana gestione imposti dal Patto di stabilità, atteso che, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la reinternalizzaizone dei dipendenti trasferiti a società, enti ed organismi controllati rileva come una nuova assunzione.

Di conseguenza le amministrazioni dovranno rispettare la disciplina sul cd turnover recata dall’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 che (dopo la modifica apportata dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (l. n. 147/2013) vieta agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, e consente alle amministrazioni in linea con il tetto di spesa di reclutare personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, ed a quelle che sono riuscite a contenere l’incidenza delle spese di personale entro o al di sotto del 35 per cento delle spese correnti di assumere per turn over il personale necessario per l’esercizio delle funzioni fondamentali, in deroga al limite del 40 per cento[1].

Nel calcolo del rapporto tra la spesa per il personale e la spesa corrente le amministrazioni locali dovranno tener conto delle spese sostenute dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono attività a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica oppure funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale.

In altri termini l’ente locale, per verificare se si trovi in condizione di procedere alla reinternalizzazione degli ex dipendenti, deve calcolare il rapporto tra la spesa per il personale e la spesa corrente consolidando le proprie spese con quelle degli organismi partecipati. Solo se, all’esito di questo consolidamento, il rapporto in discorso è inferiore al 50%, si potrà procedere alla “riassunzione”, nel limite del 40% della spesa per le cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Il rispetto di questo vincolo non può essere eluso attraverso forme di flessibilizzazione della norma, come ad esempio, configurando il passaggio del personale dalla società all’ente locale come “mobilità”.

Ciò perché la legge di stabilità per l’anno 2014 (l. n. 147/2013), al comma 563 dell’art. 1, esclude espressamente processi di mobilità tra le società controllate e le pubbliche amministrazioni che direttamente o indirettamente le controllano.

Né il vincolo può essere attenuato facendo lievitare artificialmente la spesa dell’anno precedente attraverso il consolidamento degli oneri sopportati dalle società partecipate, atteso che “ il principio del consolidamento … è stato recepito dal legislatore con l’articolo 20, comma 9, del d.l. n. 111/2011, ai fini del rapporto spesa corrente – spesa di personale, mentre il legislatore non ha esteso analogo principio per la spesa storica” (Corte conti, Sez. Riun. n. 26/2012 QMIG, SSRR in sede di controllo, nn. 3 e 27 2011 del 2011, Sezione delle Autonomie n. 8/AUT/2011/QMIG del 2011, Lombardia Sezione n. 99 del 2008 e 76/2014/PAR).

1) Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; mentre dette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.

LaPrevidenza.it, 07/05/2014

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