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L’immancabile regolamento che sancisce il blocco degli stipendi nella pubblica amministrazione

Postato il 31 Ottobre 2013 | in Lavoro Pubblico, Sindacato | da

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122

Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (13G00166)

Vigente al: 9-11-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che – al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilita’ di disporre, tra l’altro – con uno o piu’ regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze – la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonche’ la fissazione delle modalita’ di calcolo relative all’indennita’ di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

Considerato che la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e’ gia’ stata attuata dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Valutata la necessita’ di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all’articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;

Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall’articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’11 aprile 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

 1. In attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall’articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimita’ costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi’ ferma la inapplicabilita’ delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche’, ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;

b) le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;

c) si da’ luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche cosi’ come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilita’ di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si da’ luogo, senza possibilita’ di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011;

d) in deroga alle previsioni di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da’ luogo, senza possibilita’ di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennita’ di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L’indennita’ di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e’ calcolata secondo le modalita’ ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 4 settembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

D’Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123

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