November 3, 2024
La “Risoluzione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, 6 febbraio 2009, n. 4″
“La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale non sono obbligati a prestare lavoro notturno, fra l’atro, “la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”. In particolare si chiede un chiarimento sull’esatto significato da attribuire all’espressione “a proprio carico” di cui alla norma citata, posto che non risultano significativi precedenti giurisprudenziali in materia né specifiche indicazioni interpretative da parte di questo Ministero.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela della Condizioni di Lavoro, della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
La normativa di cui alla L. n. 104/1992 è volta, in particolare attraverso la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, ad agevolare la cura del soggetto che si trovi in stato di disabilità ai sensi della stessa Legge e la disposizione in oggetto, seppur contenuta nel diverso contesto D.Lgs. n. 66/2003, va interpretata secondo la medesima ratio.
Più in particolare i benefici in questione, ivi compresi quelli concernenti l’astensione dal lavoro notturno, vanno collegati ad una effettiva assistenza da parte della lavoratrice e del lavoratore al soggetto disabile.
Da ciò deriva dunque la necessità di verificare se, al di là di ogni interpretazione letterale della disposizione normativa e, nello specifico, della locuzione “a proprio carico”, sussista tale effettività della assistenza prestata al disabile, disamina che non può prescindere dai più recenti chiarimenti giurisprudenziali ben sintetizzati dall’INPS con circ. n. 90/2007.
Ciò premesso, si ritiene che l’individuazione del soggetto ammesso al beneficio di cui all’art. 11, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003 vada ancorata ai già noti criteri della “sistematicità ed adeguatezza” e, quindi, solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.”
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