Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Intervista all’Ing. Marco Spezia redattore della newsletter “Conosci i tuoi diritti”

Postato il 1 Marzo 2013 | in Sicurezza sul lavoro | da

LE RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI APPALTI. . Il ruolo degli Rls

D.Ci vuoi spiegare cosa sia la cosiddetta responsabilità solidale e gli obblighi del committente?

Procedo con ordine, premettendo che non sono un esperto di diritto degli appalti, se non per quanto riguarda l’aspetto sicurezza. La cosiddetta “responsabilità solidale” per cui il committente si fa garante del pagamento dei trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori delle ditte appaltate e subappaltate deriva a livello generale dall’articolo 1676 del Codice Civile. Per i contratti privati tale fonte normativa è regolamentata dal D.Lgs.276/03 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” che prevede che il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori (compresi eventuali lavoratori che risultassero in nero) i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e non versati.

D. Ma la responsabilità solidale riguarda anche le Pubbliche Amministrazioni?

Tale decreto non trova però applicazione per le pubbliche amministrazioni.

Per i contratti pubblici trovano invece applicazione il D.Lgs.163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il D.P.R. n.207/10 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per i quali anche il committente pubblico è obbligato in solido con appaltatori e subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e non versati. Tali importi verranno poi detratti dal committente pubblico dalle somme dovute alle ditte appaltate e subappaltate. A ciò si aggiunge quanto previsto dall’articolo 26, comma 4 del D.Lgs.81/08 che prevede la responsabilità in solido del committente con appaltatori e subappaltatori per i danni derivanti da infortunio per cui il lavoratore non risulti indennizzato dall’INAIL, esclusivamente però per i rischi derivanti dalle interferenze tra lavoratori del committente e degli appaltatori, ma non per quelli specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Pertanto, col termine “responsabilità solidale” si intende esclusivamente, secondo legge, la corresponsabilità del committente (pubblico o privato) relativamente al pagamento della retribuzione, dei contributi e dei premi INAIL da parte di appaltatori e subappaltatori. Oltre a ciò poi l’articolo 26 del D.Lgs.81/08 pone a carico del committente (pubblico o privato) precise responsabilità anche relativamente alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle ditte appaltate e subappaltate.

D Quali sono allora gli obblighi del committente?

La responsabilità prima menzionata si estrinseca per un primo aspetto secondo due obblighi ben precisi fissati dal comma 1 dell’articolo 26. Il primo di tali obblighi per il committente è quello di verificare “l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”. Secondo Il D.Lgs.81/08 tale obbligo può considerarsi assolto semplicemente mediante “acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato” e “acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale” dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi. In realtà è opinione di molti giuristi (a partire da Guariniello) che, se il committente rileva in maniera evidente grossolane inadempienze alle norme di tutela della salute e della sicurezza delle ditte appaltate, egli debba intervenire presso le ditte stesse in quanto esse dimostrano in maniera palese di non essere in possesso della “idoneità tecnico professionale”.

Il secondo degli obblighi di cui all’articolo 26 comma 1 a carico del committente è quello di fornire ad appaltatori e subappaltatori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

Oltre a quanto sopra, il committente deve promuovere il coordinamento e la cooperazione tra ditta committente e ditte appaltate, per evitare che le specifiche attività lavorative possano creare rischi aggiuntivi a causa delle interferenze nelle lavorazioni (comma 3 dell’articolo 26).

Per fare ciò, eccetto che nei casi previsti dal comma 3-bis dell’articolo 26 (“servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari”), il committente deve anche redigere uno specifico documento di valutazione, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze) che contenga l’esame delle lavorazioni a rischio di interferenza e le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi.

Detto quanto sopra, quali sono le possibilità che hanno gli RSU e gli RLS di verificare la corretta “responsabilità solidale” e l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 26 del D.Lgs.81/08?

La “responsabilità solidale” riguarda più la sfera sindacale che le tematiche legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Per quanto riguarda l’articolo 26, ti posso elencare quali sono i diritti riconosciuti agli RLS, secondo il D.Lgs.81/08.

Premetto che l’RLS è rappresentante dei lavoratori della propria ditta, all’interno della quale è stato eletto, e quindi il D.Lgs.81/08 non gli concede la possibilità di rappresentare i lavoratori delle ditte appaltate, i quali si devono rivolgere al proprio RLS, se l’hanno eletto, oppure all’RLS territoriale.

Il RLS del committente ha però dei diritti che indirettamente gli consentono anche di verificare a pieno titolo, ma a certe condizioni, come si comportano le ditte appaltate nei confronti dei propri lavoratori in termini di tutela della salute e della sicurezza.

Tra le varie attribuzioni dell’RLS sancite dall’articolo 50, comma 1 del D.Lgs.81/80, quelle che possono essere di interesse sono le seguenti:

“accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni” (lettera a);

“promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori”(lettera h);

“fa proposte in merito alla attività di prevenzione” (lettera m);

“avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività” (lettera n);

“può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro” (lettera o).

E’ chiaro che tutte queste attribuzioni (in particolare accedere ai luoghi dove si svolgono le attività, segnalare al committente le criticità rilevate, fare ricorso all’autorità competente) possono essere relative anche i lavoratori di ditte appaltate, ma solo se le lavorazioni da loro svolte avvengono in contemporanea e in interferenza con quelle del committente, cioè se vi è contemporanea presenza di lavoratori del committente e delle ditte appaltate.

Solo in questo caso l’RLS della ditta committente può avvalersi delle attribuzioni di cui sopra se rileva che inadempienze commesse dalla ditta appaltata possono essere pericolose anche per i lavoratori della ditta committente.

Inoltre (articolo 50, comma 1, lettera e) l’RLS “riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative”, compreso il DUVRI e può verificare se le misure di prevenzione in esso contenuto sono adeguate ai rischi di interferenza presenti.

Detto questo, salvo che non vi sia interferenza tra lavoratori del committente e appaltati, l’RLS del committente stesso non può eseguire sopralluoghi, segnalare inadempienze, rivolgersi alle autorità competenti in rappresentanza dei lavoratori appaltati.

L’unico RLS che ha questi poteri è solo il territoriale, sempre che all’interno delle ditte appaltate non siano stati eletti gli RLS.

C’è però un altro modo per intervenire per la salvaguardia dei lavoratori delle ditte appaltate, che è quello dato dall’articolo 333 “Denuncia da parte di privati” del Codice Penale, i cui primi due commi recitano:

“Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale”.

Ogni inadempienza agli obblighi di cui al D.Lgs,.81/08 è un reato perseguibile di ufficio (da parte degli ispettori ASL), pertanto chiunque può presentare denuncia alla Procura della Repubblica, se rileva il mancato adempimento degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza di qualunque lavoratore di qualunque ditta. Ovviamente però il rilievo del mancato adempimento può avvenire da parte del denunciante, solo senza violare il diritto alla proprietà privata o alla privacy. Il privato cittadino (anche se RLS o RSU, ma di altra ditta), per eseguire i suoi rilievi di eventuali inadempienze, non può pertanto introdursi in luoghi non accessibili al pubblico (aziende delle ditte appaltate), né accedere ai dati sensibili dei lavoratori.

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