Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Esodati: Commissione Lavoro alla Camera

Postato il 22 Marzo 2014 | in Italia | da

Ciao  oggi  ci sono  importanti novità ( si parla di 2020) nella pdl    Unificata  emendata oggi  al Testo Base  rilasciato 11-3-2014.

Verificheremo    salvaguardie   fino . al 2020  recuperando il testo odierno dal sito della Camera  ( quello allegato è il precedente rilasciato 11-3-2014)

Noi chiedevamo di salvare TUTTI o di arrivare almeno al 2022 ( ripresi da emendamenti SEL e Lega Nord da noi attivati – confrontateli con quelli inviati da me  che trovate sotto contenuti in questa  mail  ) , la Rete il 2018                   –   sotto la convocazione del Presidio

come vedete    chiedere di più     porta a risultati

Per sollecitare ITER della proposta UNIFICATA da discutere in Aula ( come promesso dai capigruppo aula entro il 31 marzo – ma si parla di rinvii )

convochiamo un PRESIDIO PER GIOVEDI’ 27 MARZO  a  ROMA DALLE ORE 10 ALLE ORE 14 IN PIAZZA MONTECITORIO

organizziamo pullman dal Nord e dal Sud     – prenotate voli low cost  dalle Isole e località lontane

pullman da Brescia ore 24  ,Bergamo Milano Lodi, Piacenza , Parma Reggio Emilia , Bologna –  verifichiamo se riusciamo anche a  far partire un secondo pullman da Treviso.  (  per ora le  prenotazioni del Triveneto  sono per partire da  Bologna  )  –

orari a breve  per tutte le soste di partenza ( aggiungete 2 ore alle ore dei precedenti pullman )  si riparte alle 16 da Roma

prenotate con mail a   markowekki@live.it     in cc  a  claudio.ardizio@libero.it

 

In allegato due documenti

 http://www.cobasconfederazionepisa.it/wp-content/uploads/2014/03/2014-3-12-SEL_EM_COMM.pdf

http://www.cobasconfederazionepisa.it/wp-content/uploads/2014/03/NUOVO-TESTO-UNIFICATO-11_03_2014-+commi-leggi-come-modificati_da_PdL.pdf

 

 

come al solito attiviamo il SOSTEGNO   con versamenti       da chi non può venire   ( assistenza familiari anziani , ecc )   con .

a. bonifico su IBAN IT37S0306945170100000000490 (8 ZERI) Intestato a Ardizio Claudio – Magnini Paola

b. caricamento POSTE PAY numero carta 4023 6005 6054 5834 Intestato a Magnini Paola  CF: MGN PLA 57L49F952S  si può fare anche da www.postepay.it

 

Emendamenti presentati da SEL

 

Cari On.

invio 18 emendamenti  ( solo le prime 11 pagine del file allegato  e riportati sotto – nel file c’è il testo adottato l’11 marzo e altre pagine di lavoro   ) che possono essere presentati entro le ore 12 di lunedì 17 marzo sul testo adottato l’11 marzo dalla Commissione Lavoro

Forse sarebbe utile chiedere una proroga fino alle 12 di martedì 18 marzo

 

Dal primo al quinto  – e quindicesimo emendamento  e diciottesimo emendamento  –   sono  emendamenti per riformulazione del art 1 cioè art 24 comma  14  dal salvaitalia   e   art 6   comma   2-ter   del milleproroghe

dal sesto al  nono sono emendamenti a art 2   per riformulazione   art 6   comma   2-ter   del milleproroghe

decimo  emendamento     a Art. 7           è importatissimo    su FONDO   istituito da legge 228- 2012

altri sono articoli  da aggiungere  o da rivedere

 

Suggerisco di presentarli  ( stamparli  )  e firmarli  da On

Anche se non resta molto tempo        sono a disposizione per  qualsiasi spiegazione

grazie per quello che presenterete  . cari saluti

per i Comitati Esodati

Claudio Ardizio                  329 4206516        0321 927471

 

primo emendamento          a   Art. 1.    del testo  11 marzo 2014

 

Dopo l’art. 1  il  comma 2 è modificato e sostituito dal seguente :

2. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14.  Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

 

a)  ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi  sindacali stipulati fino al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell’impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo anche di anni di fruizione di cassa integrazione guadagni o altri ammortizzatori sociali o seguito da un periodo di sostegno al reddito o di prolungamento della mobilità in deroga o altri ammortizzatori sociali;

 

b)  ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a prescindere dall’effettivo collocamento in mobilità entro tale data e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di conclusione della predetta mobilità;

 

c)  ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà, ferme restando le condizioni previste dall’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis;

 

d)  ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l’eventuale prestazione lavorativa successiva all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l’eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;

 

e)  ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 31 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’ articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio;

e-bis) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il requisito per l’accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015;

 

e-ter)  ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014».

 

primo emendamento bis aggiuntivo nuovo   elimina  art 6  comma 2-ter  del milleproroghe

al  comma 14 (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  comma 14  )

è aggiunta la seguente  lettera :

f)  ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell’impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 , usciti anche DOPO tale data o in ragione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati anche a livello provinciale o regionale  entro la medesima data del 31 dicembre 2011, usciti anche DOPO tale data          a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il

31 dicembre 2018.

Per i lavoratori della Azienda Poste , di Proprietà del Ministero del Tesoro, la condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata entro il

31 dicembre 2022    ( riguarda poche decine di casi tra il 2019 e 2022 ) .

Tale posticipo può essere derogato a altre aziende per particolari cause ( fallimento di impresa   ) e limitato  a casi particolari di natura assistenziale .

Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l’eventuale prestazione lavorativa successiva alla uscita dal lavoro   anche a carattere ” indeterminato” seguito da licenziamento unilaterale  o per fallimento di impresa.

 

secondo emendamento a   Art. 1

aggiunge     opzione  uomini     e    estende   opzione donna

( sono esclusi coloro che sono usciti dal mondo del lavoro dopo  il 31 dicembre 2011 o che ancora sono tuttora occupati  )  per tutte le tipologie riconoscibili nei  “Lavoratori esodati” entro il 31/12/2011 come da art 24 comma 14 rieditato.    (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  comma 14  )

 

g)  SOLO per  lavoratori e le lavoratrici  elencati dalla lettera a) alla lettera f)  (del comma 14 rieditato)  che non maturano i precedenti requisiti ( 60 vecchiaia donne , 40 anni di contributi, quote ) in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018  e che accettano di andare in pensione col sistema totalmente contributivo

– per le lavoratrici  con 57 anni ( 58 per le autonome )  e 35 anni di contributi

– per i lavoratori     con 58 anni ( 59 per gli autonomi ) e 35 anni di contributi

 

terzo emendamento              a   Art. 1.

Nel comma 15 201,  214, dell’articolo convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  sono soppresse le parole “Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14.”

 

quarto  emendamento              a   Art. 1.

201,  214, Nel comma convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 15-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  le parole: « nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti “ed inoltre si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di definizione e sottoscrizione degli accordi e/o dell’autorizzazione e/o del licenziamento unilaterale o per fallimento di impresa :”

 

quinto  emendamento              a   Art. 1.

 

201, convertito, con modificazioni, 214, Nel comma 15-bis dell’articolo 24 del dalla legge 22 dicembre 2011, n. decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  l’interpretazione autentica relativa ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011 la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del settore privato , pubblico o autonomo precisando che “l’interpretazione autentica della disposizione si riferisce anche alla nozione di dipendente che ha perso il posto di lavoro precedentemente al 28 dicembre 2011 e che può aver iniziato anche a versare i contributi volontari precedentemente al 28 dicembre 2011 ( data di pubblicazione su GU )”.

 

Pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro prima e quindi non risulta occupato alla data del 28/12/2011 rientra tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24.

 

Qualora vi siano situazioni di sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria i straordinaria o aspettativa dal lavoro per qualsiasi causa ), il lavoratore può accedere al trattamento pensionistico in base alle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24 citato.

 

quinto  emendamento  bis  a Art. 1

 

da verificare  se  serve     controllando precedente  testo 4 marzo  verificare     se   serve

3. All’alinea del comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «, del lavoro autonomo e del settore pubblico». precedente  testo 4 marzo  verificare se estende

214, è sostituito dal seguente: «In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di 201, convertito, con modificazioni, conversione del presente decreto:». 3. L’alinea del legge 22 dicembre 2011, n.  15-bis 24 del 6  dalla decreto-legge dell’articolo comma dicembre 2011, n.

 

 

 

 

sesto  emendamento     a  Art. 2.

solo se non si riesce a inserire primo emendamento bis aggiuntivo

Art. 2.

216,  14). (Modifiche all’articolo convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

 

14, dalla  216, convertito, con modificazioni, decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Al comma 2-ter dell’articolo 6 del 29 dicembre legge 24 febbraio 2012, n.  2011, n.

a) al comma 2-ter, le parole: « nei limiti delle risorse » sono soppresse;

 

settimo emendamento      a Art. 2.

se non si riesce a inserire primo emendamento bis aggiuntivo

 

Art. 2.

216,  14). (Modifiche convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. all’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

 

14, 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Al comma dalla legge convertito, 24 febbraio 2012, n.o 6 del  dell’articol  con modificazioni, decreto-legge 2-ter 29 dicembre 2011, n.

cancellare

a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi «il seguenti:   di incentivo all’esodo stipulati» sono sostituite dalle fallimento cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di il dell’impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro all’esodo 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo  stipulati entro la medesima data del 31 dicembre 2011»;

 

sostituire con

a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell’impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre  2012 , usciti anche DOPO tale data o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati anche a livello provinciale e regionale  entro la medesima data del 31 dicembre 2012, usciti anche DOPO tale data »;

 

ottavo emendamento    a   Art. 2.

se non si riesce a inserire primo emendamento bis aggiuntivo

 

Art. 2.

216,  14). (Modifiche convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. all’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

 

14, dalla  216, convertito, con modificazioni, decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Al comma 2-ter dell’articolo 6 del 29 dicembre legge 24 febbraio 2012, n.  2011, n.

 

b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico entro il 31.12.2022 ».

Per i lavoratori della Azienda Poste , di Proprietà del Ministero del Tesoro, la condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata entro il

31 dicembre 2022          ( sono solo  poche  decine di casi  dal 2019 al 2022  per caso esodati /e postali e particolari aziende in crisi  ) .

Tale posticipo può essere derogato a altre aziende per particolari cause ( fallimento di  impresa   ) e limitato a casi particolari di natura assistenziale

Ai fini della fruizione dei benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l’eventuale prestazione lavorativa successiva alla uscita dal lavoro   anche a carattere ” indeterminato” seguito da licenziamento unilaterale  o per fallimento di impresa»;.

specificare  in qualche modo     non solo lavoro  di natura temporanea    di tipo determinato e di di tipo indeterminato dopo l’esodo – ma poi licenziati unilateralmente o per fallimento di impresa

ci sono pochi casi di lavoratori assunti DOPO da varie aziende con contratti di tipo indeterminato dopo l’esodo – ma poi licenziati unilateralmente o per fallimento di impresa   … mentre INPS  li considera da NON salvaguardare                riscrivere c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l’eventuale prestazione di un’altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all’esodo ai sensi del periodo precedente».

ottavo emendamento     a  Art. 2.

se non si riesce a inserire primo emendamento bis aggiuntivo

 

Art. 2.

216,  14). (Modifiche all’articolo convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

 

14, dalla  216, convertito, con modificazioni, decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Al comma 2-ter dell’articolo 6 del 29 dicembre legge 24 febbraio 2012, n.  2011, n.

 

c) le parole: «il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011» sono eliminate;

in sub ordine    altro testo  proposto

c) le parole: «il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite  con « il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31. 12.2018  »

 

oppure  in sub ordine    sostituire  24  mesi   con     60   o   72 mesi

 

in sub ordine    altro testo  proposto        ( per caso esodati /e postali  e particolari aziende in crisi  )

 

c) le parole: « il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite  con  « il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la maturazione dei requisiti pensionistici entro il 31. 12.2022  »  ( per caso esodati /e postali e particolari aziende in crisi  –  riguarda poche decine di casi tra il 2019 e 2022  ) . Tale posticipo può essere derogato a altre aziende per particolari cause ( fallimento imprese   ) e limitato a casi particolari di natura assistenziale

 

nono emendamento     a   Art. 2.

 

Art. 2.

216,  14). (Modifiche convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. all’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

 

14, 216, convertito, con modificazioni, è sostituito dal seguente: 2. Il comma 2-quater dell’articolo 6 del febbraio 2012, n.   dalla legge 24 dicembre decreto-legge 29 2011, n.

214, le parole: “di almeno 59 anni di età” sono sostituite dalle seguenti: di almeno 60 anni di età”. Le disposizioni dell’articolo 24, modificazioni, dalla legge  201, convertito, con comma 14, 24, lettera c), del «2-quater. All’articolo 22 dicembre 2011, n.  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. comma 10, 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano terzo periodo, il previsto requisito e quarto di anzianità contributiva entro il del citato n. decreto-legge 31 dicembre 2018».

 

Rivedere  se  inserire

2. Al comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all’articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2. Al comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

<<e-bis) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere figli o parenti conviventi con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o congiunti ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i quali maturino il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.>>

 

decimo  emendamento     a Art. 7.

 

Art. 7.

(Finanziamento di ulteriori interventi).

 

228, 1. All’articolo il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di finanziare interventi    1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n.di accesso al regime previdenziale previgente i147, 125, e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché per finanziare 101, all’articolo convertito, e con 1, commi 191 e 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 124, all’articolo 2, del modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 102, con convertito, e 5-ter, commi 5-bis modificazioni, dalla legge 28 decreto-legge 31 ottobre agosto 2013, n. 228, agli articoli 11 decreto-legge 31 e 11-bis del agosto 2013, n. 135, all’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, 2013, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 216, convertito, n. 14, all’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 214, all’articolo 6, comma con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 201, convertito, 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, modificazioni, con dalla legge 22 dicembre 2011, n. n favore delle categorie di lavoratori di cui all’articolo 24, comma n. 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. ulteriori interventi di convertito, 201, legge 22 dicembre 2011, n. regime 214, accesso al con modificazioni, dalla previdenziale previgente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.   e  delle 216 ( modifiche 2011, n. all’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembremilleproroghe)24 , convertito, con febbraio 2012, n. modificazioni, 14 dalla legge ,   per i lavoratori che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2018, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni per il 2013 e finanziato anno per anno con la legge di stabilità con le nuove risorse necessarie e con i risparmi di precedenti salvaguardie  ».

 

Il secondo periodo è sostituito integrato dal seguente … la seconda frase è integrata  con

 

La destinazione delle risorse alla salvaguardia dei lavoratori come sopra individuati è disposta entro i primi 60 giorni di ciascun anno con Decreto attuativo   ( o con la stessa legge di stabilità ) conforme ai criteri stabiliti annualmente dalla relativa  Legge di Stabilità e le modalità di utilizzo del fondo  ( va specificato) SOLO per interventi di SALVAGUARDIA  sono stabilite entro i primi 60 giorni di ciascun anno  con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il terzo periodo e quarto è integrato dal seguente … la terza e quarta frase è integrata  con …

 

Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell’attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-  ter , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo,  e     147, e ai relativi 125, e all’articolo 1, commi 191 e provvedimenti attuativi, …. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 124, all’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 ottobre 2013, n. 102, articoli convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 31 agosto 2013, n. agli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 2013, n.

vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l’attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ….

e  a seguire   vanno  ri modulare  le cifre   sommando quelle della quarta e quinta salvaguardia – ora sono sommate aolo le cifre della prima , seconda e terza salvaguardia  nel comma 235

come qui riportato

 

ISTITUZIONE DEL FONDO comma 235 Legge 228/2012

 

235.  Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-  ter , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l’anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell’attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-  ter , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l’attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell’articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l’anno 2013, a 959 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l’anno 2018, a 583 milioni di euro per l’anno 2019 e a 45 milioni di euro per l’anno 2020  ( da rimodulare sommando le risorse previste per la quarta e quinta salvaguardia ) , tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L’accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

 

undicesimo emendamento     non va tolto  perche il   comma 10-bis si applica solo ai mobilitati

 

«10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (solo ai mobilitati), 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 122». non si applicano le disposizioni in materia di del decorrenza 30 luglio 2010, n. trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

 

Art. 3 di prima    .   è tolto   va rimesso

(Decorrenza dei trattamenti pensionistici e adeguamento all’aspettativa di vita)

1. Le disposizioni in materia di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e le disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema previdenziale agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti dei soggetti salvaguardati ai sensi dell’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,  216, convertito, con modificazioni, dalla 14 , dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. legge 24 febbraio 2012, n. dell’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, degli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e dell’articolo 1, commi 191 e 194 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dai relativi provvedimenti attuativi.

dodicesimo emendamento

Art. 4.    prima

(Disposizioni concernenti i requisiti per l’accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra).

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

Verificare               è già inserito   qui anche        eliminare            nota  4     ?

4. Il secondo periodo del comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

 

prima 2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti   nelle mansioni di cui al comma 1.

In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età di cinquantotto anni e del limite contributivo di trentotto anni, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

prima 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

prima 4. Al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

prima IN ALTERNATIVA

prima 1. All’articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “al presente comma”.

 

tredicesimo emendamento        da  rimettere

 

Art. 5. prima

(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

prima 1. Ai fini dell’accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi, stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.

prima      Specificare bene    o verificare se già scritto

… se preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;

specificare che ci sono mobilitati che hanno avuto 1 o 2 o 3 anni di cassa CIGS che sono iniziati prima del 31.12.2011 della Riforma Fornero , che oggi iniziano la mobilita nel 2014 e che NON sono considerati oggi mobilitati col diritto di salvaguardia

 

esempio i 24 mobilitati del comitato di reggio Emilia , ma anche coloro che oggi sono bloccati dal terzo decreto al 30 settembre 2012 che hanno iniziato la mobilità a ottobre 2012 ma che la potrebbero iniziare persino a dicembre 2014 per gli accordi sottoscritti al Ministero del lavoro tra il 6 e il 31 dicembre 2011..

 

 

quattordicesimo emendamento        da  integrare

 

Art. 5.      ultimo

(Lavoratori con contratto a tempo determinato).

 

147, 1. All’articolo 1, comma 194, della dopo la lettera d), è inserita la seguente:   legge 27 dicembre 2013, n.

«d-bis) i lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro sia   periodo cessato nel svolto, compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 gennaio 2011, anche se hanno riconducibile successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non  a rapporto di lavoro a tempo indeterminato con eccezione di casi di lavoratori ri assunti con contratti a tempo  indeterminato  dopo l’esodo – ma poi licenziati  per fallimento di impresa . ;».

specificare  in qualche modo     non solo   di natura temporanea     ci sono casi di lavoratori assunti con contratti  indeterminati dopo l’esodo – ma poi licenziati  … mentre INPS  li considera da NON salvaguardare

quindicesimo emendamento    CV ante 2007    da  integrare

 

Modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

dopo il comma 14 sono inserite le seguenti frasi :

 

«  L’articolo 24, comma 14, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati e salvaguardati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori Contributori Volontari ANTE 2007 con 57 anni ( o 58 anni se autonomi) di età  e 35 anni di contributi – autorizzati alla prosecuzione volontaria  con la legge n 247 del 20 luglio 2007.

Come da parere del 2 aprile 2013 delle 2 commissioni speciali della Camera e del Senato che considerano la legge sugli ante 2007 non annullate e quindi ancora vigenti  .

Rispetto alle richiamate esigenze di sostenibilità finanziaria, va evidenziato che la copertura finanziaria per i soggetti rientranti nell’articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, come modificato della legge n. 247 del 2007, era già prevista dalle suddette leggi, così come peraltro stabilito dall’articolo 81 della Costituzione, vanno infatti assolutamente distinti gli oneri individuati per la salvaguardia prevista nella legge 214 del 2011, che peraltro non ha abrogato le norme sopra richiamate;   si tratta di norme rimaste in vigore e quindi da rispettare con le coperture che erano state previste per poterle approvare;

L’articolo 24, comma 14, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che le autorizzazioni si considerano comunque in corso qualora il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata emanata a seguito di domande presentate prima del 20 luglio 2007»;

 

sedicesimo emendamento        da  integrare

 

Modifiche all’articolo 1 della legge 228 del 24 dicembre 2012 art 1 comma 231

alla lettera a ) la parole ” entro il 30 settembre 2012″  sono sostituite dalle seguenti ” entro il 31 dicembre 2014″

le parole ”  e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; ”  sono eliminate

 

diciasettesimo emendamento        da  integrare

 

Modifiche all’articolo 1 della legge 228 del 24 dicembre 2012 art 1 comma 231

quarto  emendamento  alla legge 228 del 24 dicembre 2012 art 1 comma 231

alla lettera c ) la parole ” entro il 30 giugno 2012″  sono sostituite dalle seguenti ” entro il 31 dicembre 2014″

diciottesimo emendamento        da  integrare

fare un articolo ad hoc  o  inserire    nel primo emendamento

 

Modifiche all’articolo 24 comma 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

estendere a TUTTO il 31.12.2018  quindicenni a 60 anni ( maturati con 15 anni di Lavoro o Lavoro + CV   – deroga Amato)              comma   6   e  7   salva italia

 

dopo la lettera e-ter ) nella legge n. 214 comma 14 è e inserita la lettera e-quater

 

« e-quater ) sono salvaguardati  i lavoratori/ lavoratrici “quindicenni” che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di contribuzione (da lavoro  o da lavoro + CV) . Per essi  è attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe “Amato” di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto.

Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 7 legge n. 214  per i “quindicenni ” è modificato ed è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 15 anni con 60 anni di età per le donne  e con 65 anni di età per gli uomini  (  non si applicano le finestre di 1 anno , né l’aspettativa di vita di 3 mesi  – modifiche al comma 6 e 7  legge n. 214.)

 

 

Testo base adottato come testo unificato nella seduta dell’ 11 marzo 2014

 

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico (C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).

 

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

 

Art. 1.

201,  214). (Modifiche convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

 

214, dicembre  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre è inserito il seguente: 1. Dopo il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 2011, n.  2011, n.

78,  122». 243, non si applicano convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico incrementi agli 31 della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 2010, maggio «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all’articolo 1, comma n.    9, della legge 23 agosto 2004, n.

 

214, convertito, con modificazioni,  201, 24, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 2. All’articolo comma 14, del legge 22 dicembre dalla 2011, n.  decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

a)    all’alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: “e successive modificazioni e integrazioni”, sono inserite le  dall’articolo deroghe seguenti: “, ai soggetti rientranti nelle comma 3, 2, a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.    503,”; lettera

243, entro   2) dopo le parole: “che maturano i requisiti all’articolo e successive modificazioni, e”; il 31 dicembre 2011” sono inserite le seguenti: “ai soggetti di cui  1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n.

b)    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un 223, fruizione di periodo e successive modificazioni, sulla guadagni”; di cassa integrazione base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di fallimento dell’impresa, in mancanza dei predetti accordi, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui “a) commi 1 e 7, collocati in   ai lavoratori 1991, all’articolo 2, della legge 23 1991, n. luglio mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  n.

c) alle lettere b), c) ed e) le parole: “4 dicembre 2011”, ovunque ricorrono, sono    sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”;

d) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: “, a   dall’effettivo prescindere  collocamento in mobilità entro tale data”;

 

e)    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a trattamento   condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del dei pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione prestazione benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l’eventuale volontaria lavorativa successiva all’autorizzazione alla prosecuzione entrata della contribuzione né l’eventuale mancato versamento, alla data di accreditato in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario  o accreditabile”;».

 

214, è sostituito dal seguente: «In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di 201, convertito, con modificazioni, conversione del presente decreto:». 3. L’alinea del legge 22 dicembre 2011, n.  15-bis 24 del 6  dalla decreto-legge dell’articolo comma dicembre 2011, n.

 

Art. 2.

216,  14). (Modifiche all’articolo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio n. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

 

14, dalla  216, convertito, con modificazioni, decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Al comma 2-ter dell’articolo 6 del 29 dicembre legge 24 febbraio 2012, n.  2011, n.

 

a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi «il   collettivi di incentivo all’esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: fallimento cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di il dell’impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro all’esodo 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo  stipulati entro la medesima data del 31 dicembre 2011»;

si aggiunge   si  cambia   lettera   a   con  b

 

b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite   seguenti: dalle  «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;.

 

14, 216, convertito, con modificazioni, è sostituito dal seguente: 2. Il comma 2-quater febbraio 2012, n.   dalla legge 24 dicembre decreto-legge dell’articolo 6 del 29 2011, n.

201 non del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, 214, trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto le requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017». “di parole: almeno 59 anni di età” sono sostituite dalle età”. seguenti: di almeno 60 anni di periodo, del Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto convertito, dicembre con modificazioni, citato 201, decreto-legge n. «2-quater. All’articolo 2011, n.  c), del legge 22  dalla decreto-legge 6 24, comma 14, lettera dicembre 2011, n.

 

 

Art. 3.

(Disposizioni concernenti i requisiti per l’accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra).     +  marittimi

 

214, 1. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. le p All’articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, articolo» sono sostituite dalle  presente «al arole: n. comma». presente seguenti: «al

 

Art. 4.

(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

 

201,  214, 1. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. dell’accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata  Ai fini vigore del in  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi, stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.

 

Art. 5.

(Lavoratori con contratto a tempo determinato).

 

147, 1. All’articolo 1, comma 194, della dopo la lettera d), è inserita la seguente:   legge 27 dicembre 2013, n.

«d-bis) i lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro sia   periodo cessato nel svolto, compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 gennaio 2011, anche se hanno riconducibile successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non  a rapporto di lavoro a tempo indeterminato;».

 

Art. 6.

(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).

 

214, come da ultimo modificato dalla presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta trimestralmente alle Camere una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che hanno avuto accesso al che trattamento pensionistico nel periodo di riferimento, al numero di lavoratori convertito, hanno usufruito delle deroghe previste dall’ordinamento e ai relativi 201, con modificazioni, dalla legge 22 finanziarAi effetti i. 1. fini di una dicembre 20 puntuale verifica degli effetti previdenziali e11, n. finanziari a seguito delle modifiche della disciplina del  determinatisi all’articolo sistema di cui pensionistico 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

 

Art. 7.

(Finanziamento di ulteriori interventi).

 

147, e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché per finanziare all’articolo 1, commi 191 e 194, della legge 27 125, e convertito, con ulteriori 101, modificazioni, dalla legge dicembre 2013, n. 124, all’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 30 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. articoli 2013, n. 228, agli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 135, all’articolo 1, commi da 231 a 234, della all’articolo legge 24 dicembre 2012, n. 14, convertito, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 216, all’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 214, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 201, convertito, dicembre 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, dalla legge 22 228, il con modificazioni, sostituito  2011, n. finanziare n. primo periodo è favore delle dal seguente: «Al fine di interventi in 24, comma 14, categorie di lavoratori di cui all’articolo 1. 235, All’articolo 1, comma della del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  legge 24 2012, n. dicembre interventi in favore di lavoratori che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2018, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni per il 2013».

 

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

 

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge  provvede si  ai sensi del comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la degli copertura    oneri di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,  propri con  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

TUTTI A ROMA IL 27 MARZO A DARE LA SVEGLIA A GOVERNO E PARLAMENTO !!!

 

La “RETE DEI COMITATI DEGLI ESODATI”, , PROMUOVE E ORGANIZZA UN PRESIDIO PER GIOVEDI’ 27 MARZO DALLE ORE 10 ALLE ORE 14 IN PIAZZA MONTECITORIO A ROMA IN OCCASIONE DELLA DISCUSSIONE IN AULA ALLA CAMERA DEL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE UNITARIA (ex  AA.C. . 224, 387, 727, 946, 1014,  1045 e 1336).

ONOREVOLI DEPUTATI: IL TEMPO E’ SCADUTO

GLI “ESODATI” RIVENDICANO E PRETENDONO LA SOLUZIONE STRUTTURALE DEL LORO DRAMMA!!!

APPROVATE IMMEDIATAMENTE LA PROPOSTA DI LEGGE DELLA COMMISSIONE LAVORO!!!

La “Rete dei Comitati degli Esodati” sostiene senza se e senza ma il testo della proposta di legge in esame, condivisa da tutti i gruppi politici, in quanto proposta in grado di ampliare ulteriormente le categorie di Esodati e  il numero di soggetti ammessi alle salvaguardie, pur lasciando ancora in sospeso la questione della risoluzione “strutturale” attraverso la quale ripristinare per tutti gli Esodati il “patto rotto” dallo Stato.

NON C’E’ PIU TEMPO PER EMENDAMENTI O PER POCO CREDIBILI DISCUSSIONI SU COPERTURE FINANZIARIE CHE NON SI TROVANO E CHE ESISTONO CONCRETAMENTE E CHE NON SI VOGLIONO TROVARE E CHIARAMENTE INDIVIDUARE!!! IL TEMPO E’ SCADUTO !!!

La manifestazione viene organizzata “in contemporanea” con il Comitato “Ancora in Marcia!” rappresentativo del “Personale Mobile” delle Ferrovie, destinatario di uno specifico comma di salvaguardia contenuto nella PdL .

APPUNTAMENTO APERTO A TUTTI GLI ESODATI, ANCHE A QUELLI GIA’ DEROGATI, QUINDI TUTTI  IN PIAZZA MONTECITORIO A ROMA IL 27 MARZO!!!

RIAVERE  UNA PROPOSTA DI LEGGE IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO  E’ UN RISULTATO CHE DOBBIAMO ALL’IMPEGNO DI TUTTI NOI E IN PARTICOLARE DI QUANTI TRA I PARLAMENTARI DI OGNI PARTITO CI SOSTENGONO; ORA  OCCORRE CHE SIAMO NOI A SOSTENERE QUESTA PdL CON LA NOSTRA PRESENZA MASSICCIA, QUINDI E’ NECESSARIO FARE OGNI SFORZO PER ESSERCI …… !

NON E’ PIU’ TEMPO DI DELEGARE SE VOGLIAMO RECUPERARE LA SPERANZA DI FUTURO CHE LA RIFORMA FORNERO HA TOLTO A CENTINAIA DI MIGLIAIA DI FAMIGLIE; IL 27 MARZO DOBBIAMO ESSERCI!!!

IL 27 MARZO PARTECIPIAMO E INVITIAMO A PARTECIPARE ANCHE CHI E’ GIA’ SALVAGUARDATO!!!

TUTTI INSIEME E CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTI, POSSIAMO TORNARE A SPERARE!!

IL 27 MARZO UN URLO CORALE DI RICHIESTA DEL RISPETTO DEL PATTO NEGATO SI DEVE ALZARE FORTE E CHIARO DAVANTI A MONTECITORIO!!

UN’OCCASIONE CHE PER GLI ESODATI NON PUO’ ESSERE PERSA !!

Per la Rete dei Comitati di Esodati, Mobilitati, Contributori Volontari, Donne Esodate Mobilitate Licenziate (ESMOL),“Quindicenni”, Esonerati, Fondi di Settore e Licenziati:

Francesco FLORE

 

 

 

COMITATO MOBILITATI ROMA E NAPOLI

Segreteria Comitato

mobilitati.roma.napoli@gmail.com

 

COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI

Francesco Flore 3389976878 0784 203888

contributore@tiscali.it

 

COORDINAMENTO ”MOBILITATI, ESODATI” MILANO

Antonio Perna 3356842999

perna.antonio@fastwebnet.it

 

COMITATO MOBILITATI MILANO

Maurizio Vitale 3287639173

tedesco40@libero.it

 

COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LODI

Arrigo Migliorini

comitatoesodatilodi@gmail.com

 

COMITATO DIRIGENTI ESODATI

Alessandro Costa 3356308273

alessandro.costa@alice.it

 

COMITATO ESODATI BANCARI

segreteria del comitato  06 83393835 comitato.degli.esodati.bancari@gmail.com

 

COMITATO “I QUINDICENNI”

Evelina Rossetto 00339528724

bicrebu@libero.it

 

COMITATO ESODATI PARMA

Claudio Bernardini 348 731 9914

cbernardini4@gmail.com

 

GRUPPO DONNE ESMOL (ESODATE MOBILITATE LICENZIATE)

Marta Pirozzi 3772441197

gruppo.esmol@gmail.com

 

COMITATO LICENZIATI E CESSATI SENZA TUTELE

Elide Alboni

comitato.licenziati@libero.it

 

COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LIVORNO

Enzo Cozzolini 3880646654

mobilita.livorno@gmail.com

 

COMITATO ESONERATI PUBBLICHE AMM.NI

Meris Cerello

comitato.esoneratipa@gmail.com

 

COORDINAMENTO ESODATI ROMANI

Emilio De Martino 3661570104

demartino-emilio@virgilio.it

 

COMITATO FONDI DI SOLIDARIETA’ di SETTORE FERROVIERI

Segreteria Comitato

comitato.fondisettoreferrovie@gmail.com

 

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