Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Discriminatorio il licenziamento operato nei riguardi di una dipendente che comunica di volersi assentare per l’inseminazione artificiale (Cass. n. 6575/2016)

Postato il 13 Aprile 2016 | in Lavoro Privato, Lavoro Pubblico, Sindacato | da

licenziamentoCon ricorso dei 15.3.2007 S.S. agiva nei confronti dell’avvocato C.L.G. davanti al Tribunale di Roma , quale Giudice dei Lavoro, chiedendo accertarsi la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 6 settembre 1993- 27 settembre 2005 ascrivibile al livello 4^ del CCNL STUDI PROFESSIONALI e per l’effetto:
– Condannare parte convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione maturate e dei TFR

Dichiarare la nullità/ illegittimità del licenziamento intimato in data 27.9.2005 perché determinato da motivo illecito e/o discriminatorio, con condanna di parte convenuta alla reintegra nelle mansioni ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra- anche a titolo di risarcimento dei danno- sulla base dell’ultima retribuzione dovuta.

Leggi tutta la sentenza nel documento in allegato:

Sentenza n. 6575 18.12.2015 – 5.04.2016 discriminatorio licenziamento per inseminazione artificiale

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