Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Chi denuncia irregolarità e illeciti in una azienda non può essere licenziato per ritorsione

Postato il 27 Marzo 2013 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

La Corte di Cassazione, sentenza 6501/2013, ha dato ragione a un lavoratore licenziato dopo aver presentato un esposto alla procura della Repubblica di Napoli su alcune irregolarità relative ad un appalto per la manutenzione di semafori.

Il lavoratore , dopo la denuncia, era stato accusato di diffamazione dalla società di cui era dipendente , reo per la sua azienda doi avere diffuso matertali interni . Ma a pesnarla diversamente è stata la Corte di Cassazione, per la quale . “Non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’aver il dipendente reso noto all’autorita’ giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l’azienda in cui lavora ne’ l’averlo fatto senza averne previamente informato i superiori gerarchici, sempre che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o dell’esposto”….

E ancora nella sentenza troviamo scritto.

“va escluso, in punto di diritto, che il denunciare od esporre all’A.G. fatti potenzialmente rilevanti in sede penale sia contegno extralavorativo comunque idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, vuoi perché si tratta di condotta lecita e certamente non contraria ai doveri civili (è addirittura penalmente doverosa nelle ipotesi di obbligo di denuncia o di referto: cfr, artt, 361 e ss. c.p.), vuoi perché il rapporto fiduciario in questione concerne l’affidamento del datore di lavoro sulle capacità del dipendente di adempiere l’obbligazione lavorativa e non già sulla sua capacità di condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell’impresa”.

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