Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

A proposito di responsabilità del committente in caso di cantiere in qualche ufficio della Pubblica amministrazione….

Postato il 28 Marzo 2013 | in Sicurezza sul lavoro | da

Marco Spezia risponde ad alcuni quesiti provenienti da lavoratori di un ente pubblico…

I lavori rientrano nella definizione di “cantiere temporaneo o mobile” data dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 (nel seguito “Decreto”). Per tali cantieri si applicano tutti gli obblighi contenuti nel Titolo IV del Decreto. Tali obblighi sono a carico sia del Committente, sia dei datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori.

In particolare il Committente:

– si deve attenere ai principi generali di tutela della sicurezza definiti dall’articolo 15 del Decreto (articolo 90, comma 1);

– nella progettazione del cantiere deve tenere in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (articolo 90, comma 2);

– in caso della presenza di più imprese deve nominare i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 90, commi 3 e 4 del Decreto);

– in caso della presenza di più imprese deve fare redigere al coordinatori per la progettazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) contenente le prescrizioni atte a ridurre i rischi di interferenza per i lavoratori delle ditte esecutrici (articolo 91 del Decreto);

– in caso della presenza di più imprese deve fare verificare al coordinatore per l’esecuzione la corretta applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dei Piano Operativi di Sicurezza (POS) delle singole imprese (articolo 92 del Decreto);

– deve assicurarsi della idoneità tecnica professionale delle ditte esecutrici e trasmettere all’Amministrazione competente la denuncia di inizio attività (articolo 90, comma 9 del Decreto).

I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono (articolo 96 del Decreto)

– adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del Decreto (logistica di cantiere);

– predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

– curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

– curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

– curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

– curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

– redigere il POS, contenente tutte le procedure di sicurezza da seguire in cantiere conformemente a tutti gli obblighi per la salute e la sicurezza definiti dal decreto, sia nel Titolo IV che in tutti gli altri Titoli (ad esempio relativamente ai lavori in quota, all’uso di trabattelli e ponteggi, all’uso di attrezzature di lavoro, alla viabilità dio cantiere, ecc.).

Da quello che descrivi è evidente che tutti gli obblighi sopra richiamati non sono stati rispettati, in particolare per la recinzione di cantiere, il lavoro in quota, i Dispositivi di Protezione Individuali.

Queste inadempienze dovrebbero essere segnalate all’Autorità di vigilanza (ASL Dipartimento per la salute e la sicurezza) dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle singole ditte, secondo quanto disposto dall’articolo 50, comma 1, lettera o) del Decreto:

“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

Tieni però conto che se gli RLS delle ditte non vogliono, o meglio non “possono” fare ricorso all’Autorità di vigilanza la denuncia di reato relativo al mancato adempimento degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza richiesti dal Decreto può essere fatta da chiunque (anche da un singolo lavoratore dell’azienda o da una persona esterna all’azienda), ai sensi dell’articolo 333, commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale:

“Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale”.

Ovviamente se la denuncia viene fatta dalla RSU dell’azienda committente ha un valore diverso che se fatta dal singolo cittadino.

La denuncia va fatta alla ASL Dipartimento della Prevenzione Collettiva di Pisa mediante raccomandata RR, specificando le non conformità rilevate (quelle che mi hai descritto, magari con maggiore dettaglio) e richiedendo l’intervento degli ispettori ASL che si occupano di sicurezza nei cantieri.

La Raccomandata RR di denuncia di reato conviene sempre mandarla non solo alla ASL, ma anche al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di competenza, che ha il compito di verificare il corretto operato degli ispettori ASL (vedi dopo).

Va osservato che gli ispettori ASL sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Infatti l’articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs.758/94 definisce come “organi di vigilanza” relativamente ai reati relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro: “il personale ispettivo di cui all’articolo 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme”.

A sua volta l’articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 stabilisce che:

In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi […] assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro”.

In quanto Ufficiali di Polizia Giudiziaria gli ispettori ASL ai quali è stato formalmente comunicato il reato devono intervenire obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 55, comma 1 del Codice di Procedura Penale:

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale”; per impartire al datore di lavoro la prescrizione per l’adempimento dell’obbligo, secondo la procedura fissata dall’articolo 20 del D.Lgs.758/94:

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale”.

Gli ispettori ASL devono inoltre verificare che la prescrizione sia ottemperata nei tempi impartiti dalla prescrizione stessa, secondo l’articolo 21 del D.Lgs.758/94:

“1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione”.

Di tutti questi passi, come si evince dal testo degli articoli, l’ASL come organismo di vigilanza deve dare comunicazione al Pubblico Ministero, come anche disposto dall’articolo 347 comma 1 del Codice di Procedura Penale:

“Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, senza ritardo, riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”.

In caso di adempimento degli obblighi e di pagamento della sanzione il reato penale è estinto. In caso contrario (mancato adempimento o mancato pagamento della sanzione) viene avviato dal Pubblico Ministero il procedimento penale.

Se a seguito di denuncia formale, i funzionari ASL non intervengono, commettono a loro volta reato penale, secondo l’articolo 328 del Codice Penale:

“Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

In questo caso occorre denunciare il fatto alla Procura della Repubblica (cioè al Pubblico Ministero), allegando la lettera inviata alla ASL corredata della cartolina di RR e segnalando da parte dei funzionari ASL il mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 20 del D.Lgs.758/94 e dell’articolo 55, comma 1 del Codice di Procedura Penale sopra citati.

Inoltre è possibile richiedere al Pubblico Ministero la richiesta di intervento da parte della ASL ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del D.Lgs.758/94:

“Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione”.

L e domande alle quali marco spezia ha risposto

1) l’impianto di videosorveglianza esiste già da diversi anni in sede. Non sono a conoscenza se all’epoca dell’istallazione è stato stilato un accordo con la RSU. Il problema che si è venuto a creare in questo periodo sta nel fatto che per lavori di manutenzione dell’Ente i dispositivi di timbratura per i dipendenti sono stati spostati dal piano terra (in quella posizione le telecamere non erano direzionate verso i dispositivi timbratura) al primo piano dove già esistevano telecamere che non sono state spostate né in fase di trasferimento è stata informata la RSU.

2) Possiamo chiedere, approfittando dei lavori di ristrutturazione in atto – che i dispositivi di timbratura siano installati all’immediato ingresso dell’Ente? L’impressione è che l’Ente abbia approfittato di questi lavori per spostare “provvisoriamente” (il personale è stato avvisato dello spostamento “momentaneo” con una mail) ma che poi tutto rimarrà così….e i lavoratori una volta entrati in sede sono costretti a percorrere corridoi/scale/ingressi prima di raggiungere l’orologio per la timbratura e rendere ufficiale l’entrata in servizio.

3) I lavori di ristrutturazione sono stati tutti assegnati con trattativa privata, interessano al momento un loggiato frequentato oltre che dai dipendenti de………………………. anche dalla cittadinanza (che vi transita per accedere alle vie centrali della città, ai vari esercizi commerciali che sono presenti anche nel porticato stesso). Non ci sono cartelli affissi relativi alla tipologia di intervento. Il cantiere è mobile (si tratta di tinteggiatura, pulitura colonne di marmo, ecc.). Gli operai della ditta che svolge i lavori sono spesso sopra un carrello alto quanto il porticato (ad occhio e croce 6metri circa) privi di copricapo, funi, occhiali di protezioni, mascherine, ecc. Non hanno divise o indumenti che possano identificare la ditta (utilizzano propri indumenti). Il tutto è regolare? Se non fosse così, quali sono gli strumenti di un rappresentante RSU per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini?

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