Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Visite mediche a carico del datore di lavoro

Postato il 6 Febbraio 2014 | in Lavoro Privato, Lavoro Pubblico, Sindacato | da

Alla ditta Miorelli
alla ditta Europromos
pc al committente Comune di Pisa (assessore Serfogli e dott C. Sassetti)
pc Gruppi consiliari

oggetto: visite mediche a carico del datore di lavoro

Cobas lavoro privato e Cobas Pubblico impiego aderenti alla Confederazione dei Comitati di base richiamano la vostra attenzione sul rispetto del testo 81\2008 in particolar modo alla parte che regola le visite mediche alle quali il singolo dipendente periodicamente ceve sottoporsi per verificare l’idoneità fisica dello stesso.

Le visite mediche sono obbligatorie

Il D. lgs. 81/08, nell’art. 41, definisce le norme che regolamentano la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente precedentemente nominato.

Il medico competente è sempre tenuto a effettuare la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, italiana ed europea, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 dello stesso decreto; è altresì tenuto alla visita medica qualora il lavoratore ne faccia richiesta, ma ha discrezionalità sulla richiesta stessa, ovvero deve essere correlata ai rischi lavorativi.

Le visite mediche, comprese nella sorveglianza sanitaria, possono essere (Comma 2 dell’art. 41):

  • visita medica preventiva: finalizzata a constatare se il candidato sia idoneo alle mansioni cui sarà destinato;
  • visita medica periodica: per verificare la salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione svolta. Questa visita si svolge una volta l’anno, Salvo diverse indicazioni ricavate dalla normativa in essere, o qualora il medico competente lo ritenga opportuna una maggiore frequenza, in base alla valutazione del rischio dell’attività.
  • visita medica su richiesta del lavoratore: previa decisione del medico competente se detta richiesta sia effettivamente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento; anche in questo caso, qualora sia effettuata si arriverà al giudizio di idoneità.
  • visita medica per cambio mansione: per verificare l’idoneità rispetto la nuove attività da svolgere;
  • visita medica di fine rapporto: quando sia stabilito dalla norma vigente.

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: in fase pre-assuntiva, per accertare stati di gravidanza in qualsiasi altro caso previsto dalla normativa vigente.

Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono: esami clinici e biologici oltre che indagini diagnostiche mirate al rischio segnalato dal medico competente; sono inoltre finalizzate a verificare assenza da qualsiasi tipo di dipendenza, sia essa alcool o sostanze stupefacenti di qualsiasi genere.

Alla luce di quanto sopra scritto, la nostra Organizzazione sindacale ricorda che le visite mediche debbono tenersi in luoghi vicini ai posti di lavoro e in caso contrario l’azienda è tenuta al pagamento del mezzo pubblico per raggiungere l’ambulatorio la visita medica dovrà tenersi in orario di lavoro o in caso contrario, qualora ci siano casi di forza maggiore, le ore impiegate per sottoporsi a visita e controlli saranno o in straordinario o a recupero

Con la presente si chiede una risposta scritta e un incontro diffidando ad operare in modo difforme dalle normative vigenti.

Cobas Pubblico Impiego Pisa
Cobas Lavoro Privato Pisa

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