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Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti

Postato il 16 Ottobre 2013 | in Lavoro Pubblico, Sindacato | da

Di quanto in oggetto si occupa la sezione regionale Umbria della Corte dei Conti che, con la deliberazione n. 124/2013/PAR del 3 ottobre 2013, esami i seguenti quesiti:

  • possibilità di assunzione a tempo indeterminato e parziale (85%) attingendo a graduatoria di altro ente, previo accordo da sottoscrivere in un momento successivo alla sua approvazione;
  • graduatoria valida e riferita a posizioni di pari categoria professionale ed identico profilo, però, banditi a tempo pieno ed indeterminato.

La sezione passa in rassegna l’evoluzione interpretativa del tema, partendo dalla previsione dell’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 che ha previsto la facoltà in commento, ma non ha stabilito il momento al quale rapportare il previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Le posizioni si sono così, in sintesi, evolute:

  • primi riferimenti generici alla stipula dell’accordo, in applicazione della normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione (circolare n. 1541/4 UPPA, paragrafo 3, e risposta-parere UPPA al Comune di Gallipoli con nota n. 6351 del 13.03.2004);
  • necessità dell’accordo prima dell’indizione della procedura concorsuale (parere n. 25/2009 della Regione Piemonte – Settore Autonomie Locali);
  • accordo prima della formale approvazione della graduatoria (pareri del Ministero dell’Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435), come indicazione “preferibile”;
  • giurisprudenza limitata e che mette in rilievo l’autonomia degli enti circa le forme ed i tempi di conclusione dell’accordo, a condizione che sia preliminare all’utilizzo della graduatoria (TAR Veneto, sentenza n. 864/2011).

Preso atto di quanto sopra, la sezione esplicita come segue il proprio avviso:

  • … ritiene che, effettivamente, la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il ‘previo accordo’, di cui all’art, 3, comma 61, della l. n° 350/2003, ad una data anteriore alla approvazione della graduatoria o, addirittura, alla indizione della procedura concorsuale”;
  • … ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le ‘amministrazioni interessate’ devono raggiungere il ‘previo accordo’, quanto piuttosto che l’accordo stesso (che comunque deve intervenire prima dell’utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di ‘concorsualità’ per l’accesso ai pubblici uffici”;
  • profilo e categoria professionale del post che si intende ricoprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria di intende utilizzare;
  • deve sussistere la medesima omogeneità anche per il regime giuridico delle possibili assunzioni;
  • rispetto a quanto sopra, “… è innegabile che il regime a tempo pieno dei posti messi a concorso, e per i quali è stata approvata la graduatoria che si intende utilizzare, è alquanto diverso dal regime part-time del posto che si intende coprire … Trattandosi di differenza che ha sua sicura incidenza anche sulla potenziale partecipazione al concorso (della cui graduatoria ci si intende avvalere), non potendosi aprioristicamente escludere un maggior numero di candidati in presenza di una copertura anche part-time dei posti banditi, e rappresenta perciò un ostacolo alla corretta applicazione dell’art. 9, comma 1, della l. n° 3/2003, come integrato dall’art, 3, comma 61, della l. n° 350/2003, in relazione alle disposizioni dell’art. 97, comma 3, della Carta Costituzionale”.

La sintesi è stata elaborata da Monica Catellani nel contesto del servizio “News” di Personale News.

fonte: http://www.gianlucabertagna.it/2013/10/14/utilizzo-graduatorie-di-altri-enti-2/

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