Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Sentenza su diritto all’informazione

Postato il 30 Settembre 2014 | in Italia, Lavoro Pubblico, Scenari Politico-Sociali, Sindacato | da

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9261 del 2008, proposto da:
ASAP – Associazione Sindacale Appartenenti Polizia, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Orlando, Sergio Acquilino, con domicilio eletto presso Guido Orlando in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 01167/2008, resa tra le parti, concernente diritto all’informazione di sindacati non maggiormente rappresentativi nell’ambito del Corpo della Polizia di Stato;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Orlando e l’avvocato dello Stato Spina Maria Luisa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

L’attuale Appellante A.S.A.P. (Associazione Sindacale Appartenenti Polizia) si costituiva come sindacato di categoria dei dipendenti della Polizia di Stato nel 1994, senza possedere il requisito della maggiore rappresentatività e senza sottoscrivere i contratti collettivi di lavoro.

In data 15.11.1994, il Ministero dell’Interno prendeva atto dell’avvenuta costituzione informandone i vari uffici tramite una comunicazione circolare nella quale si specificava che la “citata O.S. non possedendo requisiti di maggiore rappresentatività sul piano nazionale gode, come tutte le altre OO.SS. regolarmente costituite, dei diritti sindacali previsti dalla legge 121/81 in materia di riunione (art. 82), di disponibilità spazi murali (art. 92/a c.) e riscossioni di contributi sindacali (art. 93)”. Tra il 1995 e il 2005 intercorreva una fitta corrispondenza tra l’ A.S.A.P. e il Ministero dell’Interno per il mancato invio da parte di quest’ultimo di tutta la documentazione avente ad oggetto il rapporto di lavoro e le questioni sindacali inerenti ai soci dell’organizzazione sindacale sopra richiamata. Escludendo taluni riscontri di generica disponibilità, l’invio mensile del materiale necessario all’A.S.A.P continuava a mancare, nonostante, in data 18.12.2000, il Ministero dell’Interno – Ufficio per le Relazioni Sindacali comunicasse alla stessa di aver interessato per l’incombente la Direzione Centrale dei Servizi Tecnici Logistici. Successivamente, in data 29.03.2005, il Ministero dell’Interno – Ufficio per le Relazioni Sindacali della Polizia di Stato mutava il suo orientamento, negando la disponibilità manifestata in un primo momento nei confronti dell’A.S.A.P.. Infatti con lettera n. 557/RS/S.24/2005/0549 l’Ufficio comunicava che le procedure d’informazione preventiva o successiva potevano essere attivate solo nei confronti delle OO.SS. firmatarie del contratto di lavoro così come previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 164/2002. Tuttavia, nella stessa comunicazione si rendeva disponibile ad inviare le singole circolari, nel caso fossero espressamente e specificatamente richieste dall’A.S.A.P.

Leggi tutta la sentenza al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2008/200809261/Provvedimenti/201404580_11.XML

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