Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Risarcito il dipendente licenziato che rinuncia al nuovo posto di lavoro per l’orario stressante

Postato il 12 Aprile 2016 | in Lavoro Privato, Sindacato | da

RisarcimentoNessuna riduzione del risarcimento se il dipendente rifiuta un nuovo impiego deteriore rispetto a quello precedente. Il risarcimento del danno derivante da licenziamento illegittimo non può essere ridotto se il dipendente ha rifiutato un nuovo impiego con condizioni lavorative peggiori rispetto a quelle precedenti [1]. Il risarcimento dovuto al dipendente illegittimamente licenziato [2] può essere ridotto qualora il datore di lavoro provi che il dipendente ha percepito altri compensi o retribuzioni oppure ha tenuto un comportamento colposo tale da non impedire o ridurre il danno: per esempio l’aver rifiutato un altro impiego. Ebbene, tra i comportamenti colposi, secondo la Cassazione, non rientra l’aver rifiutato un posto di lavoro che prevede condizioni deteriori rispetto a quello per il quale si è stati licenziati. Dunque, la riduzione del risarcimento del danno è possibile solo quando il lavoratore ha colpevolmente rifiutato un impiego analogo a quello precedente. I giudici hanno così riconosciuto l’integrale risarcimento del danno a una lavoratrice nonostante avesse rinunciato ad un nuovo impiego, poiché questo era diverso dal precedente e comportava un orario di lavoro eccessivamente stressante. Inoltre, i giudici hanno precisato che il risarcimento può essere chiesto anche dopo sei anni dal licenziamento.

In allegato la sentenza:

Sentenza 22109 4.06.2013 illegittimo licenziamento se si rifuta cambio mansione

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