Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Per i difetti dell’opera il direttore lavori è sempre responsabile

Postato il 12 Maggio 2014 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

PER I DIFETTI DELL’OPERA IL DIRETTORE LAVORI È SEMPRE RESPONSABILE
(Corte dei Conti n. 3 del 03/01/2014)

La Corte dei Conti ha stabilito come vi sia sempre la responsabilità del direttore dei lavori per l’impossibilità di fruizione di un’opera nella quale sono stati riscontrati dei vizi.

Il direttore dei lavori non solo ha il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione delle lavorazioni da parte dell’appaltatore ma, in caso di danni, deve valutare non solo i difetti di esecuzione ma si rende indispensabile una verifica che riguarda eventuali inconvenienti riferibili alla progettazione. È questo il principio affermato dalla Corte dei Conti nella sentenza in commento.

Nel caso esaminato infatti dalla Corte il tecnico di un Comune era stato nominato responsabile del procedimento per la realizzazione di un campo da calcio e aveva conferito l’incarico di redazione del progetto esecutivo e direzione lavori a due professionisti. In seguito il tecnico comunale aveva incaricato un geologo per la predisposizione di uno studio geotecnico dell’area il quale aveva autorizzato la realizzazione del progetto. Le conclusioni del geologo erano, però, state contraddette dall’Autorità di Bacino, ma il progetto era stato comunque approvato. In seguito si era verificato uno smottamento.

La Corte dei Conti ha spiegato che la responsabilità dei danni, corrispondenti alle spese sostenute inutilmente per la realizzazione di una struttura contenente dei difetti, è del direttore dei lavori; i giudici ritengono, infatti, che le omissioni commesse nella direzione dei lavori, in merito ai materiali usati e alla corretta esecuzione, sono sufficienti a determinare la responsabilità del direttore dei lavori.

Non è sufficiente dire che lo smottamento è da ricondursi non già a difetti di progettazione (progettazione di cui è parte integrante la relazione geologica) bensì a difetti di esecuzione addebitabili all’impresa appaltatrice, per escludere ogni responsabilità di coloro i quali, come i direttori dei lavori, sono designati proprio per vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore.

Nella sentenza si legge «rientrava pienamente nei compiti in capo alla direzione lavori la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla conformità qualitativa e quantitativa dei materiali utilizzati, ed i fatti dimostrano chiaramente che ciò non è avvenuto e che, di conseguenza, si è verificato l’evento lesivo. Competeva al direttore dei lavori verificare l’idoneità dei materiali, la rispondenza alle regole dell’arte delle modalità esecutive degli interventi e la verifica dell’adeguatezza del piano di posa».

Fonte: ANCE Brescia

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