Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Osservazioni sulla rappresentanza

Postato il 21 Settembre 2013 | in Lavoro Privato, Lavoro Pubblico, Sindacato | da

Rimandando ad altra sede un’analisi dettagliata delle singole disposizioni del Protocollo del maggio scorso, provo a svolgere alcune brevi osservazioni nell’ambito di una visione di insieme ed alla luce delle prime questioni che si stanno ponendo stante l’imminenza delle elezioni RSU.

La prima questione ha ad oggetto le conseguenze dell’adesione al protocollo sulla possibilità di promuovere iniziative di lotta avverso il CCNL.

Leggendo l’accordo si nota subito come alcune norme siano riferite alle sole organizzazioni firmatarie e come altre estendano il proprio ambito di applicazione anche alle organizzazioni che vi abbiano comunque aderito.

Il sistema previsto dall’accordo per la misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali attraverso il ricorso alla media ponderata fra il numero delle deleghe e i voti espressi nelle elezioni RSU è riservato ad “ogni Organizzazione sindacale aderente alle confederazioni firmatarie della presente intesa” .

Del resto, “ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nelle elezione della RSU varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione sindacale aderente alle confederazioni firmatarie della presente intesa”. I dati relativi ai voti espressi nelle elezioni RSU raccolti dal CNEL ed i dati relativi al numero delle deleghe raccolti dall’INPS varranno ai fini della ponderazione della rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale “aderente alle confederazioni firmatarie della presente intesa e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro”.

Dal sistema di “misurazione” della rappresentatività paiono pertanto escluse quelle organizzazioni che,al di là del numero di deleghe e al di là del numero dei voti conseguiti alle elezioni RSU, non abbiano firmato l’accordo. I sindacati c.d di base, quand’anche avessero la maggioranza delle deleghe e avessero conseguito il maggior numero di voti in sede di elezione dell’RSU,non sarebbero comunque considerati rappresentativi.

Ed ancora secondo quanto previsto nell’accordo, il passaggio (dal sistema attuale che vede RSU e RSA) all’elezione dell’RSU “potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle confederazioni firmatarie il presente accordo” ( e sulle conseguenze di questa previsione in ordine alla possibilità per i sindacati non firmatari di indire le elezioni sarà opportuna una più approfondita riflessione, fermo restando che sarà necessario poi guardare i regolamenti che disciplineranno nei vari settori l’elezione dell’RSU), Confindustria, CGIL, CISL e UIL si impegnano a rendere coerenti le previsioni del Protocollo del 1993 con quelle dell’accordo di maggio con particolare riferimento ai diritti sindacali “delle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa”.

Ovviamente, anche con riferimento all’ammissione alla contrattazione collettiva, il riferimento è esclusivamente limitato alle Federazioni delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente accorso (che abbiano raggiunto la soglia di rappresentatività nell’ambito del settore non inferiore al 5%).

Anche l’esigibilità dei CCNL è riservata alle “organizzazioni firmatarie della presente intesa” e sono le “rispettive Federazioni” che “si impegnano a dare piena applicazione e non promuovere iniziative di contrasto”.

A fronte di queste norme che fanno esclusivo riferimento alle organizzazioni firmatarie, ve ne sono altre, numericamente inferiori, che espressamente estendono l’ambito di applicazione della norma anche a quelle organizzazioni sindacali che “aderiscano” alla presente intesa: la norma che prevede che con la partecipazione all’elezione delle RSU sia le organizzazioni firmatarie sia quelle che “ad essa comunque aderiscano” rinunciano formalmente alla costituzione di RSA e così anche nelle realtà “in cui siano state o vengano costituite le RSU”.

Il fatto che allorquando le parti, che hanno firmato l’accordo, abbiano voluto estendere l’ambito di applicazione della disposizione anche a organizzazioni sindacali che vi aderiscano in un momento successivo lo abbiano fatto “espressamente”, deve indurre, a parere di chi scrive, ad escludere che le disposizioni che si riferiscono esclusivamente alle parti firmatarie possano avere come destinatari le parti che vi hanno aderito successivamente.

Ma se così, l’adesione all’accordo di maggio, richiesta alle organizzazioni sindacali che non abbiano sottoscritto il protocollo per la partecipazione alle elezioni delle RSU dai regolamenti di settore (e già era richiesta dal protocollo del 1993), non comporta alcun impegno delle associazioni aderenti a non promuovere “iniziative di contrasto” del CCNL, in quanto la previsione di cui al punto 4 del paragrafo “titolarità ed efficacia della contrattazione” impone tale “impegno” (di non promuovere iniziative di contrasto) alle sole “Parti firmatarie” e alle rispettive “Federazioni”.

Riterrei dunque che una adesione da parte dei COBAS, data al fine di poter partecipare all’elezione delle RSU, non implichi la rinuncia da parte di tale organizzazione sindacale alla promozione di azioni di lotta contro il CCNL. O comunque è un’interpretazione che è conforme al dato letterale che potrebbe essere sostenibile anche in sede giudiziaria.

La controindicazione è che sostenendo questa interpretazione non sarebbe poi da parte nostra possibile invocare un’interpretazione estensiva delle norme che fanno riferimento esclusivamente alle parti firmatarie, ma mi pare che avremmo poche possibilità di ottenere questo risultato.

Avv. Letizia Martini

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