November 9, 2024
Diminuzione del numero di contratti decentrati che vengono stipulati dalle amministrazioni pubbliche, tardività dei contratti stipulati in sede locale, prevalenza delle intese di mera ripartizione del fondo rispetto a quelle in cui si definiscono anche gli aspetti normativi e persistenza di un numero significativo di enti in cui mancano le relazioni al contratto decentrato. Possono essere così riassunti i risultati del monitoraggio effettuato dall’Aran sulla contrattazione decentrata integrativa del 2012. Tale studio è stato diffuso nei giorni scorsi e segue ad un analogo documento relativo all’andamento della contrattazione decentrate nell’anno 2011. Lo studio è stato effettuato per tutti i comparti del pubblico impiego e non comprende la dirigenza. Per il comparto regioni ed autonomie locali, visto l’elevato numero di amministrazioni, esso è stato effettuato in modo campionario. Complessivamente per tutto il pubblico impiego si contano circa 24.000 realtà in cui dare corso alla contrattazione decentrata; lo studio ha riguardato 857 amministrazioni. Esso comprende tutti i contratti pervenuti nel corso del 2012, per cui sono da ritenere inclusi anche quelli relativi ad annualità precedenti; tale elemento è indicativo- evidenzia l’Aran- del ritardo con cui “le parti negoziali provvedono ad avviare e concludere la contrattazione integrativa”.
Dal rapporto traiamo la notizia che solamente in 2 amministrazioni pubbliche si è dato corso alla disciplina unilaterale in luogo della contrattazione decentrata non conclusa positivamente, utilizzando la opportunità prevista dal DLgs n. 150/2009.
I DATI DI FONDO
La rilevazione mette in evidenza il “forte rallentamento dell’attività contrattuale, anche rispetto al dato 2011”. Negli enti locali la percentuale di enti che ha sottoscritto contratti decentrati è il 29%, a fronte di un dato medio complessivo del 39%.
Non meno importanti sono i dati sulla “frammentazione” della contrattazione, cioè sulle amministrazioni in cui sono stati sottoscritti nel corso dell’anno più di un contratto: tale percentuale è pari al 16%, a fronte del dato del 18% della rilevazione effettuata nell’anno 2011. Negli enti locali tale percentuale è pari al 10%.
Il monitoraggio evidenzia inoltre la tardività del periodo dell’anno in cui si conclude la contrattazione collettiva decentrata integrativa: nel 26% dei casi essa si stipula nel corso dell’ultimo trimestre. Tale valore percentuale sale ancora nel comparto regioni ed autonomie locali.
Un ultimo elemento di rilevante importanza è che il 13% dei contratti decentrati non contiene la relazione illustrativa (percentuale del 18% del 2011), mentre la relazione tecnico finanziaria non è contenuta nello 11% dei contratti (percentuale del 15% del 2011); quindi si può parlare di un calo delle amministrazioni locali inadempienti, ma il dato è comunque ancora assai rilevante.
CONTRATTI SOPRATTUTTO ECONOMICI
Viene evidenziato che il 96% delle amministrazioni hanno sottoscritto contratti di sola ripartizione del fondo, quindi aventi natura esclusivamente economica. Questo dato è in crescita, peraltro assai significativa, rispetto a quello della contrattazione del 2011, anno in cui tale percentuale era pari allo 84%. Da qui il giudizio contenuto nel rapporto: “si conferma una contrattazione sospesa nella sostanza e concentrata solo sull’ordinaria amministrazione, sulle inevitabili determinazioni circa l’utilizzo dei fondi”. Nelle regioni e nelle autonomie locali i contratti meramente economici sono 95 su 102.
LE MATERIE
Sulle materie che legittimamente possono essere trattate nei contratti decentrati le percentuali di enti locali in cui questa disciplina è stata dettata sono le seguenti, per restare ai dati essenziali: criteri ripartizione e destinazione risorse decentrate 69,6%; criteri sistemi di incentivazione del personale 68,6%, criteri disagio 64,7%, criteri specifiche responsabilità 59,8%, criteri compensi altre disposizioni di legge 52,9%, importi indennità maneggio valori 44,1%, individuazione lavori a rischio 21,6%, criteri incentivi disposizioni di legge 15,7%, criteri per erogazione compensi incarichi di progettazione 13,7%, criteri compensi recupero evasione ICI 12,7%, criteri progressioni economiche 5,9%, criteri compensi avvocati 4,9%, modalità di gestione delle eccedenze di lavoro 3,9%, definizione limite annuo straordinario per banca ore 3,9%, implicazioni su lavoro a seguito di innovazioni 2,9%, incentivi attività ulteriori educatori asili nido 2,9%, modalità e verifiche riduzione orario di lavoro 1,9%.
Sulle materie che non sono più, nel giudizio dell’Aran, oggetto di contrattazione decentrata integrativa a seguito delle novità legislative, in particolare del DLgs n. 150/2009, cd legge Brunetta abbiamo i seguenti dati: programmi per la formazione del personale 3,9%, articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro 2%, criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro 1%.
Sulle materie che sono oggetto di relazioni sindacali, ma non di contrattazione collettiva decentrata integrativa, abbiamo i seguenti dati: attuazione criteri di aggiornamento e modificazioni sul controllo della spesa 22,5%, metodologia di valutazione prestazioni e risultati 8,8%, conferimento e valutazione periodica incarichi alle posizioni organizzative 5,9%, valutazione posizioni organizzative e graduazione delle funzioni 4,9%, risorse aggiuntive fondo per le progressioni economiche 1,9%, individuazione nuovi profili 1%, definizione numero specialisti di vigilanza 1%, definizione modalità attuative calendario e attività ulteriori degli educatori asili nido 1%, definizione attività ulteriori dei docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali 1%.
Infine, sulle materie che non sono oggetto né di contrattazione decentrata, né di partecipazione sindacale abbiamo i seguenti dati: misurazione della performance 13,7%, buoni pasto 2,9%, personale a tempo parziale e servizi in convenzione 1%.
I principali elementi di novità rispetto al 2011 sono così sintetizzati dal rapporto:
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