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IL GOVERNO AUMENTA LE SANZIONI PECUNIARIE DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA. MA I CONTROLLI?

Postato il 10 Luglio 2013 | in Sicurezza sul lavoro | da

Riceviamo e pubblichiamo

Riporto a seguire un articolo di PuntoSicuro (http://www.puntosicuro.it) relativo alle modifiche introdotte dal Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 “Decreto lavoro” relativamente all’apparato sanzionatorio del D.Lgs.81/08 (il cosiddetto “Testo unico sulla sicurezza”).

Il D.L. prevede un incremento di circa il 10% delle sanzioni pecuniarie previste per tutte le sanzioni del D.Lgs.81/08, come adeguamento all’indice ISTAT (adeguamento che d’altro canto era già previsto nella formulazione originaria del Testo, ma che non è mai diventato operativo).

Un inasprimento dell’apparato sanzionatorio sembra cosa positiva, ma non dimentichiamoci che l’aumento delle sanzioni pecuniarie dovrebbe avvenire automaticamente con la rivalutazione secondo l’indice ISTAT.

Inoltre all’inasprimento delle sanzioni pecuniarie non corrisponde un proporzionato aumento di quelle detentive che rimangono le stesse (peraltro già drasticamente ridotte dal D.Lgs.106/09 del governo Berlusconi di modifica al testo Unico).

Sembra quindi che l’atto del governo sia solo uno dei tanti modi per battere cassa, senza reali intenti deterrenti rispetto ai reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro.

Ma quello che è gravissimo è che tali interventi non sono seguiti da un deciso incremento degli organici di vigilanza ad oggi ridotti all’osso e in grado di controllare non più del 3% delle aziende.

Senza vigilanza diffusa sul territorio da parte delle ASL l’incremento delle sanzioni pecuniarie inciderà veramente poco o niente sull’attività deterrente nei confronti degli inadempimenti su salute e sicurezza.

Ma evidentemente gli obiettivi del governo sono ben altri.

Marco Spezia

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04 luglio 2013

L’AUMENTO DELLE SANZIONI: DAL PRIMO LUGLIO QUASI IL 10% IN PIÙ

Il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 introduce modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento alle sanzioni previste dal D.Lgs.81/08.

Il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 – il cosiddetto “decreto lavoro” relativo ai “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – contiene modifiche in merito alle sanzioni previste dal D.Lgs.81/08.

Dopo averne riportato una breve informazione nelle nostre “Notizie brevi”, offriamo ai nostri lettori un primo approfondimento.

Ci soffermiamo sulle sanzioni, così modificate con l’articolo 9, comma 2 del D.L.76/13:

“Il comma 4-bis, dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito dal seguente: “4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

L’originario comma 4-bis dell’articolo 306 del Testo Unico, prevedeva che le ammende – in relazione a contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza e alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Decreto legislativo 81/08 e da atti “aventi forza di legge” – fossero rivalutate ogni cinque anni partendo dal 15 aprile 2008 (entrata in vigore del Testo Unico) in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Rivalutazione che non è avvenuta.

Il nuovo Decreto Legge Lavoro stabilisce innanzitutto che in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013.

Inoltre dà mandato al direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rivalutare tali ammende e sanzioni ogni cinque anni con decreto.

Infine si indica che le maggiorazioni effettuate saranno in parte destinate – per la metà del loro ammontare – al finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro (DTL).

Ricordiamo a questo proposito quanto contenuto nell’articolo 13, comma 2 (Vigilanza) del D.Lgs.81/08 che indica gli ambiti dell’attività di vigilanza delle DTL:

“Ferme restando le competenze in materia di vigilanza, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio”.

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