Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Efficacia del licenziamento motivato dalla riduzione della clientela

Postato il 12 Luglio 2013 | in Lavoro Pubblico, Sindacato | da

Con sentenza n. 16987 del 9 luglio 2013, la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento della segretaria impiegata presso uno studio professionale motivato dalla perdita di un importante cliente con la conseguente riduzione dei carichi di lavoro.

La Suprema Corte ha chiarito che grava sul datore, nei casi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la prova della funzionalità della scelta a fronteggiare esigenze obiettive e non contingenti, rispetto alle quali sia preclusa ogni diversa collocazione della lavoratore.

La stessa Corte ha più volte affermato che “il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1961 n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha, quindi, il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri (in giudizio) la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l’impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale”.

La sentenza

http://www.dplmodena.it/cassazione/ultime.htm

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