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Prevenzioni incendi, relativa alle attività di ufficio

Postato il 28 Luglio 2026 | in Sicurezza sul lavoro | da

Riporto a seguire il link per scaricare il “DOCUMENTO TECNICO SULLA PREVENZIONE
INCENDI PER ATTIVITÀ DI UFFICIO” predisposto nel 2022 da INAIL e Vigili del Fuoco che costituisce:

– una esaustiva guida per la gestione della prevenzione incendi negli uffici;

– uno strumento per verificare che le misure antincendio tecniche, organizzative e gestionali
attuate garantiscano nel tempo adeguati livelli di sicurezza antincendio.

https://www.testo-unico-sicurezza.com/regola-tecnica-prevenzione-incendi-per-attivita-di-ufficio.html

Il documento è molto tecnico e lungo… ma può essere comnque molto utile.

È più destinato agli addetti ai lavori (consulenti, progettisti, RSPP, dirigenti per la sicurezza).

Ma può (anzi deve) servire anche per gli RLS per chiedere se e come sono state definite in azienda le misure antincendio tecniche, organizzative e gestionali.

Ricordo che la valutazione del rischio incendio e la definizione di un piano di gestione delle
emergenze in generale (e quindi anche di quelle legate all’incendio) sono obblighi a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 che rimanda implicitamente agli obblighi di cui ai Decreti:

– D.M. 01 09 21 (cosiddetto “Decreto Controlli”);

D.M. 01 09 21 (Decreto Controlli)

– D.M. 02 09 21 (cosiddetto “Decreto Gestione della Sicurezza Antincendio”);

D.M. 02 09 21 (Decreto GSA)

– D.M. 03 09 21 (cosiddetto Decreto “Minicodice” per la prevenzione del rischio);

D.M. 03 09 21 (Decreto Minicodice)

(tutti allegati) e che quindi all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi generale di qualunque azienda devono essere disponibili e pertanto consultabili dagli RLS.

Marco Spezia 

A seguire un estratto dell’introduzione del documento.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite e ai controlli
dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal D.P.R. 151/11 e, per i luoghi di lavoro, assoggettata alle previsioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

In questo contesto si inserisce il “CODICE DI PREVENZIONE INCENDI” (D.M.03/08/15 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto e alla compresenza delle varie misure antincendio”.

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