Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Salute e sicurezza: io ne ho visto cose 4…lavori in quota

Postato il 20 Agosto 2026 | in Sicurezza sul lavoro | da

Continuo con la serie “SALUTE E SICUREZZA: IO NE HO VISTO COSE…”

Riporto esempi fotografici, tratti dalla mia attività professionale, che illustrano mancati adempimenti (penali per il datore di lavoro e/o i dirigenti) rispetto alla legislazione vigente sulla tutela del salute e della sicurezza sul lavoro e alle conseguenti norme tecniche, in questo caso relativamente al cosiddetto “lavoro in quota”.

Come al solito, oltre alla foto, mi rendo conto che i miei commenti sono MOLTO LUNGHI, ma PER CAPIRE BENE CON COSA ABBIAMO A CHE FARE (MORTI SUL LAVORO) DOBBIAMO CAPIRE ANCHE GLI ASPETTI TECNICI
E NORMATIVI….

INSOMMA, CHI È CAUSA DEL SUO MAL, PIANGA SÉ STESSO!!!

Prima di illustrare le mie foto, occorre però una precisazione.

La legislazione corrente (articolo 107 del D.Lgs. 81/08) considera “lavoro in quota” qualsiasi attività che si svolge “ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”.

Per tali attività sussistono specifici obblighi di protezione collettiva o individuale a carico del Datore di lavoro e/o dei
Dirigenti, definiti dagli articoli 111, 113, 115 del Decreto.

Questo non deve comunque trarre in inganno chi esegue la valutazione del rischio, perché può essere molto rischioso, addirittura letale, anche un lavoro al di sotto dell’altezza di 2 m rispetto ad un piano stabile.

Come caso estremo, una attività eseguita con il lavoratore a 1,9 m da un piano stabile non risulta essere un “lavoro in quota” secondo la definizione di cui all’articolo 107 del Decreto, ma gli effetti per il lavoratore di una caduta da tale altezza sono esattamente gli stessi di una caduta da 2,1 m.

Poiché però, il Decreto ha stabilito all’articolo 28, comma 1, che il Datore di lavoro nell’ambito della Valutazione dei rischi ex articolo 17, comma 1, lettera a), deve valutare TUTTI i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in una valutazione completa di TUTTI i rischi di caduta dall’alto in attività lavorative, il Datore di lavoro deve considerare anche lavorazioni al di sotto dei 2 m rispetto a un piano stabile, ma che presentano comunque per il lavoratore rischi per la sicurezza (elevati o meno) a seguito di caduta.

Credo che questi esempi siano utili ad aiutare tutti i lavoratori, e in particolare gli RLS, a guardarsi intorno e a rilevare simili mancati adempimenti agli obblighi relativi alla legislazione e alla normativa sopra citata, richiedendone il rispetto al datore di lavoro e/o ai dirigenti, al di là di qualunque corso di formazione aziendale o meno.

Marco Spezia 

FOTO 01


La scala (che sembra raggiungere quasi 3 m dal piano stabile) appare conforme alla famiglia delle norme EN 131 che
regolano le caratteristiche di sicurezza delle scale, ma i lavoratori mi dicono che viene utilizzata quotidianamente e non solo in condizioni di emergenza particolare ma anche per vari utilizzi, contrariamente a quanto prescritto dal D.Lgs.
81/08.

Inoltre, risulta che nessuno operatore faccia mai nulla per mantenere “stabile con i piedi la scala” in aiuto a chi
sale o scende la scala (come consigliato da varie Linee Guida al D.Lgs. 81/08).

FOTO 02

Riporto un esempio di uscita di emergenza attraverso le scale di un palazzo a uso ufficio, realizzato in deroga a
qualunque normativa.

Le scale con pedata a 45° e non a 90°, giustamente definite nel cartello “con dal gradino a piè d’oca” sono proibite
formalmente da più di uno dei tantissimi Decreti sulle caratteristiche antincendio degli edifici e delle loro caratteristiche.

Il responsabile sicurezza dell’azienda e il sottoscritto hanno passato giornate e mesi per cercare di risolvere il problema.

L’unica risposta (quella definitiva) è stata “le scale non si possono toccare, senza il parere del Ministero dei Beni Culturali”.

FOTO 03 e 04

Le due passarelle di accesso ad una macchina di produzione sono effettivamente al di sotto dell’altezza di 2 m

Quindi, non si possono applicare per esse gli obblighi derivanti dall’articolo 107 del D.Lgs. 81/08 che definisce,
come sopra detto, come “lavoro in quota” solo quello con “quota di stazionamento superiore ai 2 m”.

Si deve però applicare, in ogni caso, quanto, prescrive l’articolo 28, comma 1 del D.Lgs.. 81/08, che impone al datore
di lavoro di valutare TUTTI i rischi per la sicurezza.

Pertanto, il datore di lavoro deve comunque valutare tale rischio, definirne la pericolosità e di conseguenza
adottare misure di prevenzione e protezione, anche se le passerelle sono ad altezza inferiore a 2 m.

FOTO 05

Il progettista della macchina ci ha messo effettivamente tutta la sua buona volontà.

Il piano di lavoro sulla parte superiore della macchina è protetto da un parapetto.

Peccato l’abbia previsto solo da un lato e non da entrambi.

Oppure… il parapetto frontale c’era, ma è stato tolto dall’utilizzatore della macchina perché… dava fastidio?

FOTO 06


Il rischio di caduta dall’alto (in questo caso inferiore ai 2 m) non va considerato solo in termini di assenza di parapetti o altre strutture anticaduta.

Qui il rischio (comunque basso, ma importante) di caduta deriva dalla mancanza di realizzazione del pavimento in
acciaio presente su tutto il primo piano di una impalcatura, ma non in aderenza alla superficie esterna del silos.

FOTO DA 07 A 08

I parapetti contro la caduta da ambienti superiori ai 2 m sono definiti in maniera rigorosa dai punti 1.7.2.1 e 1.7.2.2 dell’allegato IV del D.Lgs. 81/08.

È considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

– sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

– abbia un’altezza utile di almeno un metro;

–  sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

– sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme e in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

È considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto definito come sopra completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.”

Vediamo le non corrispondenze a quanto sopra da me individuate per le varie foto.

FOTO 07


L’arresto al piede dei parapetti come sopra definito non è finalizzato a impedire la caduta dal basso dell’operatore, ma per evitare che vari oggetti (trapani, bulloni, ecc.) possano cadere sotto il parapetto con rischio di caduta dall’alto su eventuali lavoratori.

In questo caso sotto l’arresto al piede può passare tutto quanto sia pericoloso per chi sta di sotto.

FOTO DA 08 A 11

 

Il parapetto è funzionale solo se non ha interruzioni, in corrispondenza delle quali può rimanere comunque un rischio di caduta dall’alto.

In questi casi (soprattutto per poter permettere a un carrello elevatore a forche di depositare/prelevare merci al piano superiore) il parapetto è interrotto oppure è apribile senza nessuna altra misura di protezione di caduta, né sono previste misure di protezione individuali anticaduta (imbragature e punti fissi si aggancio).

Di conseguenza, è inutile dotare un ripiano di un parapetto, se esso viene eliminato (in origine o in esercizio) in parte del ripiano.

Trattato dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

   Invia l'articolo in formato PDF   

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

PARTECIPAZIONE

Archivi

Tag Cloud