August 15, 2026
(Abolizione delle province)
1. Sono abolite le province.
2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: “, dalle Province, dalle Città metropolitane”.
3. Il secondo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
“I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
La legge dello Stato definisce le funzioni, le modalità di finanziamento e l’ordinamento delle Città metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane.”.
Leggi tutto il testo nell’allegato
https://www.cobasconfederazionepisa.it/wp-content/uploads/2013/07/DDL-SoppressioneProvince-1.pdf
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