December 2, 2024
Scaricati la diffida sulla malattia da far pervenire agli enti pubblici
Il TAR Lazio, sezione I, con la sentenza n. 5714 depositata in data 17 aprile 2015, accoglie il ricorso di una organizzazione sindacale ed annulla la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17 febbraio 2014, che ha dettato istruzioni in merito all’applicazione dell’art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001.
In sintesi il TAR Lazio dice che la Circolare della Funzione Pubblica, essendo una fonte sottordinata alla legge, non può introdurre limiti non previsti dalla norma primaria e che i permessi regolamentati nei CCNL (vedi permessi art. 18, permessi brevi, banca ore) hanno una finalità del tutto diversa da quella della cura dello stato di salute. Quindi una diversa interpretazione, così come contenuta nella circolare impugnata, risulta in contrasto con gli artt. 32 e 97 della Costituzione, violando il diritto alla salute e alla integrità fisica e psichica dell’individuo.
La circolare è illegittima poiché la materia è oggetto di attuazione nella disciplina contrattuale, che va rivisitata con una contrattazione ad hoc. A tale scopo all’ARAN è stato aperto il tavolo sulla materia per predisporre un CCNQ ed individuare modalità in linea con le norme, nel rispetto dei diritti dei lavoratori del settore pubblico
Tutto ciò premesso, visto che le procedure attuate dagli Enti Locali dopo l’emanazione della circolare sono illegittime
SI DIFFIDANO
gli stessi Enti dal continuare ad attuare la disciplima prevista dall’art. 55-septies, comma 5ter, D.Lgs. 165/2001 e dalla citata Circolare della Funzione Pubblica dovendo invece applicare la disciplina in vigore prima della modifica normativa e della Circolare
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