Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Quesiti sul Green pass

Postato il 21 Ottobre 2021 | in Italia, Scenari Politico-Sociali, Sicurezza sul lavoro | da

COME DEVONO AVVENIRE I CONTROLLI SUL GREEN PASS DEI LAVORATORI?

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

È opportuno quindi vengano utilizzare le modalità di accertamento più opportune per evitare ritardi o code all’ingresso.

Nel caso si decidesse, per motivi organizzativi e strutturali (che vanno comunque documentati), che il controllo non possa avvenire al momento dell’accesso al luogo di lavoro, si può decidere per un controllo a campione con le modalità suggerite, per esempio dalle linee guida sul tema della Pubblica Amministrazione, e cioè controllo:

  • su base giornaliera,
  • prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa
  • a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale.

Per semplificare le operazioni di verifica delle Certificazioni da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all’App VerificaC19, è disponibile dal 13 ottobre il pacchetto di sviluppo open source SDK – Software Development Kit, che permette di automatizzare le verifiche nei sistemi di controllo degli accessi.

CHI DEVE PRESENTARE IL GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO? SOLO I LAVORATORI DIPENDENTI?

No. Il controllo è su tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo, compresi eventuali i lavoratori autonomi.

È POSSIBILE PER IL DATORE DI LAVORO VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS CON ANTICIPO RISPETTO AL MOMENTO PREVISTO PER L’ACCESSO IN SEDE DA PARTE DEL LAVORATORE?

Sì, come spiegato in modo esauriente dalle Faq del Governo. “Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del Green Pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. “Questa possibilità si rende necessaria per eventuali necessità di programmazione anche a lungo termine e comunque fino al 31 dicembre 2021.

IL GREEN PASS RILASCIATO IN SEGUITO ALL’EFFETTUAZIONE DI UN TAMPONE DEVE ESSERE VALIDO PER TUTTA LA DURATA DELL’ORARIO LAVORATIVO?

SE PER ESEMPIO, AL LAVORATORE, CON GREEN VALIDO AL CONTROLLO IN ENTRATA, SCADE DURANTE L’ORARIO DI LAVORO IL GREEN PASS L’AZIENDA DEVE ALLONTANARLO DAL LUOGO DI LAVORO?

No. Anche in questo caso sono intervenute le recenti FAQ del Governo che hanno ribadito come Il Green Pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può anche scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

I SOGGETTI CHE NON POSSONO VACCINARSI PER COMPROVATI MOTIVI DI SALUTE COME POSSONO DIMOSTRARE DI POTER ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO? QUALE È IN QUESTI CASI IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” .

Purtroppo, l’applicativo software in alcune Regioni non funziona a dovere e determina la stampa di un QR-code incompleto o che risulta non valido, nonostante la certificazione risponda perfettamente ai requisiti previsti dalla normativa. Per questo motivo può essere richiesto l’intervento del Medico Competente, come previsto già espressamente per le Amministrazioni Pubbliche.  Si tratta comunque di situazioni che possono considerarsi rare in quanto le condizioni che giustificano il rilascio delle esenzioni per la vaccinazione sono, per ora, queste:

  • reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino,
  • gravidanza ma solo dopo una valutazione medica di possibili complicanze,
  • sindrome di Guilllain Barré, miocardite o pericardite,
  • sindrome trombotica associata a trombocitopenia,
  • sindrome da perdita capillare.

Quindi le patologie sono veramente poche e rare.

I lavoratori esenti dal vaccino Covid-19 non corrispondono sempre ai lavoratori cosiddetti “fragili”. Come conseguenza non sempre i soggetti fragili hanno diritto all’esenzione del Green Pass. Per loro esistono altre tipi di cautele (assenza equiparata a malattia, qualora impossibilitati ad effettuare il lavoro in modalità agile) che recentemente l’INPS ha esteso fino al 31 dicembre 2021 con la nota numero 3465 del 13 ottobre 2021.

IL MEDICO COMPETENTE POTRÀ ESSERE CHIAMATO SOLAMENTE A VALUTARE LA CONGRUITÀ DELLA CERTIFICAZIONE ESIBITA DAL LAVORATORE? NON DOVRÀ EMETTERE UN GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA?

Si è così. Qualora interpellato sui certificati di esenzione “cartacei” senza QR-code il Medico Competente deve limitarsi a vagliare l’attestazione esprimendo un parere del tipo Sì/No (cioè valido/non valido), senza entrare nel merito delle situazioni patologiche che hanno determinato la relativa compilazione.

Ciò nondimeno, tenuto conto della mansione svolta da questi lavoratori e dell’ambiente di lavoro in cui viene eseguita, può eventualmente raccomandare al datore di lavoro misure protettive particolari e aggiuntive per il dipendente (ad esempio: utilizzo di mascherine FFP2, evitare contatti con il pubblico etc.), nelle more dell’espressione di un formale giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni, ma solo in occasione della prossima visita periodica o di altri controlli sanitari ex art. 41 D.Lgs. 81/08.

Inoltre, allo scopo di semplificare le periodiche operazioni di controllo, ma solo previa autorizzazione del lavoratore, il Medico Competente può comunicare che lo stesso soggetto risulta esonerato dalle successive verifiche e fino alla data di scadenza del certificato (per il momento fino al massimo al 30 novembre 2021).

IL MEDICO COMPETENTE PUÒ RILASCIARE O AGGIORNARE LE CERTIFICAZIONI “PROVVISORIE” DEI LAVORATORI CHE NON SONO MUNITI DI GREEN PASS VALIDO?

No. Il Medico Competente non può ordinariamente rilasciare o aggiornare certificazioni per quei lavoratori che non sono in possesso del Green Pass per motivi amministrativi o di altra natura, come ad esempio soggetti immunizzati con vaccini non riconosciuti dalle autorità sanitarie europee e italiane oppure dipendenti che sono stati vaccinati con la prima dose in una regione e la seconda in un’altra e altri casi particolari e non facilmente preventivabili. Tali lavoratori, tuttavia, possono avvalersi di documenti rilasciati da strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta attestanti la loro peculiare condizione.

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS?

Per ottenere la certificazione, come ormai noto, è necessaria almeno una delle tre condizioni seguenti:

  • aver fatto il vaccino anti covid
  • essere guariti dal covid negli ultimi sei mesi;
  • essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o test molecolare nelle ultime 72 ore.

SE PER CASO UN LAVORATORE HA ESEGUITO ALL’ULTIMO MOMENTO LA PRIMA DOSE DI VACCINAZIONE AVRÀ SUBITO IL GREEN PASS?

No. Nel caso della somministrazione del vaccino la certificazione sarà generata dal dodicesimo giorno dalla prima dose e sarà valido dal 15 giorno e fino al giorno della seconda dose.

I PROTOCOLLI E LE LINEE GUIDA DI SETTORE CONTRO IL COVID-19, CHE PREVEDONO REGOLE SULLA SANIFICAZIONE DELLE SEDI AZIENDALI, SULL’USO DELLE MASCHERINE E SUI DISTANZIAMENTI, POSSONO ESSERE SUPERATI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL GREEN PASS?

Qui risponde in modo perentorio una FAQ del Governo. “No, l’uso del Green Pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.”

LE FAQ DEL GOVERNO SPECIFICANO CHE SENZA GREEN PASS NON SARÀ POSSIBILE LAVORARE NEMMENO DA CASA IN SMART WORKING, QUINDI “IN SOSTITUZIONE” DELLA PRESTAZIONE NON ESEGUIBILE IN PRESENZA?

Se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del Green Pass, è inibito anche il lavoro agile, che infatti è uno strumento di carattere organizzativo e una modalità di rendere la prestazione di lavoro.

I soggetti esenti dalla campagna vaccinale (che sono gli unici esentati dal possesso del Green Pass) possono comunque accedere agli uffici e lavorare in presenza, ferma restando la possibilità, per tutti i lavoratori in regola con la certificazione verde Covid-19, di utilizzare il lavoro agile.

Tratto dalla Mailing list Sicurezza sul Lavoro

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