December 5, 2024
DOMANDA:
Si chiede di conoscere se le amministrazioni possano procedere all’acquisto di beni o servizi con ricorso a cooperative sociali di tipo B o devono necessariamente operare con le centrali uniche di committenza, Mepa o piattaforme elettroniche regionali.
RISPOSTA:
L’affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio- educativa, può avvenire in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 381/1991. Gli affidamenti devono comunque essere effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici con la propria determinazione n. 3/2012. Le suddette procedure possono essere svolte in modo autonomo soltanto dai Comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e solo per affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro. I Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti non possono effettuare in modo autonomo le procedure per l’affidamento (anche di valore inferiore a 40.000 euro) di servizi o forniture di beni a cooperative sociali, ma devono, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del Codice Appalti, procedere nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, oppure mediante convenzione e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire (autonomamente) beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
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