Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Nuovo accordo formazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Postato il 24 Giugno 2025 | in Sicurezza sul lavoro | da

E’ stato finalmente pubblicato (Gazzetta Ufficiale 119 del 24/05/25) l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 17/04/25 e che riporto in allegato.

L’Accordo è in vigore dal 24/05/25 e dalla medesima data sono abrogati i precedenti Accordi Stato Regioni relativi alle attività formative del 21/12/11, del 22/02/12, del 25/07/12, del 07/07/16.

Riporto nel seguito alcune ulteriori note e riflessioni in merito.

L’articolo 2, comma 2, lettera aa del D.Lgs. 81/08 definisce la formazione come “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” e l’articolo 37 del medesimo Decreto prescrive che il datore di lavoro deve:

Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08

Come previsto dall’articolo 37, comma 2) dal D.Lgs. 81/08, l’Accordo riporta i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza: di conseguenza, gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati e integrati al fine di raggiungere gli obiettivi dei piani formativi derivanti dall’analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi al fine di garantire la formazione “sufficiente ed adeguata”, come richiesta dalla norma

A tale proposito sono sempre più frequenti le pronunce della Corte di Cassazione relative a formazioni insufficienti o inadeguate.

L’Accordo indica che “Resta ferma la facoltà per le Regioni e provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma”; tale clausola potrebbe comportare criticità dovute ad una diversa applicazione presso le singole regioni.

L’accordo non considera espressamente la figura del dirigente delegato (ex articolo 16 del D.Lgs. 81/08).

Tale soggetto può esercitare tutte le funzioni del datore di lavoro (tranne la nomina del RSPP e la sottoscrizione del DVR), tuttavia non viene equiparato al datore di lavoro ai fini della formazione e dal punto di vista formale deve ricevere la formazione della figura che rappresenta (dirigente, preposto o lavoratore). Da un punto di vista sostanziale occorre però ricordare che una delega idonea presuppone che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e pertanto pare logico che il dirigente delegato abbia anche le conoscenze che sono state previste per il datore di lavoro.

Per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento la frequenza è definita dall’accordo (biennale per i preposti, quinquennale per le altre tipologie di formazione), tuttavia è preferibile distribuire il monte ore previsto per l’aggiornamento nell’arco del quinquennio/ biennio, in quanto l’aggiornamento va inteso come percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell’ottica del “lifelong learning” con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.

Rilevante è l’importanza data all’obbligo del datore di lavoro di assicurare, oltre alla formazione sufficiente e adeguata, anche una ulteriore verifica dell’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, quale parte integrante del processo formativo.

Tale valutazione (da definire e organizzare mediante analisi infortunistiche prima e dopo l’intervento formativo, questionari di autovalutazione da somministrare al personale, check list di valutazione, ecc.) deve:

  • essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • constatare l’applicazione al lavoro di conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l’intervento formativo e di comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione (ad esempio corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.).

Nell’ambito della riunione periodica (ex articolo 35 del D.Lgs. 81/08) deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

Dovrà essere rivista la tabella (allegato IV dell’Accordo) riportante le macrocategorie di rischio e corrispondenze con i codici ATECO in quanto la medesima è ancora riferita agli ATECO 2007 e non già alla nuova classificazione ATECO 2025.

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, segnaliamo che:

  • le macchine movimento terra ed in particolare gli escavatori idraulici rientrano ora nel campo di applicazione anche se con massa inferiore a 6 tonnellate;
  • è introdotta la formazione anche per le macchine agricole raccogli frutta, i caricatori per la movimentazione dei materiali e i carriponte.

Per quanto riguarda le tempistiche definite dall’Accordo Stato-Regioni, si riporta quanto segue:

  • fino al 24/05/26: potranno essere frequentati i corsi ad oggi previsti dagli Accordi previgenti;
  • entro il 24/05/26: dovrà essere effettuato l’aggiornamento del preposto qualora la formazione precedente sia stata effettuata prima del 24/05/23 (in caso di formazioni successive a tale data il termine biennale decorre dalla fine delle medesime);
  • entro il 24/5/26: dovrà essere conclusa la formazione per gli ambienti confinati (se applicabile);
  • entro il 24/5/26: dovranno essere effettuati i corsi per le attrezzature di nuovo inserimento (macchine raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte);
  • entro il 24/5/27: dovrà essere ottemperato il nuovo obbligo formativo per il datore di lavoro.

L’allegato:

25 05 28 Accordo formazione

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