July 13, 2025
E’ stato finalmente pubblicato (Gazzetta Ufficiale 119 del 24/05/25) l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 17/04/25 e che riporto in allegato.
L’Accordo è in vigore dal 24/05/25 e dalla medesima data sono abrogati i precedenti Accordi Stato Regioni relativi alle attività formative del 21/12/11, del 22/02/12, del 25/07/12, del 07/07/16.
Riporto nel seguito alcune ulteriori note e riflessioni in merito.
L’articolo 2, comma 2, lettera aa del D.Lgs. 81/08 definisce la formazione come “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” e l’articolo 37 del medesimo Decreto prescrive che il datore di lavoro deve:
“Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08”
Come previsto dall’articolo 37, comma 2) dal D.Lgs. 81/08, l’Accordo riporta i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza: di conseguenza, gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati e integrati al fine di raggiungere gli obiettivi dei piani formativi derivanti dall’analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi al fine di garantire la formazione “sufficiente ed adeguata”, come richiesta dalla norma
A tale proposito sono sempre più frequenti le pronunce della Corte di Cassazione relative a formazioni insufficienti o inadeguate.
L’Accordo indica che “Resta ferma la facoltà per le Regioni e provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma”; tale clausola potrebbe comportare criticità dovute ad una diversa applicazione presso le singole regioni.
L’accordo non considera espressamente la figura del dirigente delegato (ex articolo 16 del D.Lgs. 81/08).
Tale soggetto può esercitare tutte le funzioni del datore di lavoro (tranne la nomina del RSPP e la sottoscrizione del DVR), tuttavia non viene equiparato al datore di lavoro ai fini della formazione e dal punto di vista formale deve ricevere la formazione della figura che rappresenta (dirigente, preposto o lavoratore). Da un punto di vista sostanziale occorre però ricordare che una delega idonea presuppone che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e pertanto pare logico che il dirigente delegato abbia anche le conoscenze che sono state previste per il datore di lavoro.
Per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento la frequenza è definita dall’accordo (biennale per i preposti, quinquennale per le altre tipologie di formazione), tuttavia è preferibile distribuire il monte ore previsto per l’aggiornamento nell’arco del quinquennio/ biennio, in quanto l’aggiornamento va inteso come percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell’ottica del “lifelong learning” con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.
Rilevante è l’importanza data all’obbligo del datore di lavoro di assicurare, oltre alla formazione sufficiente e adeguata, anche una ulteriore verifica dell’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, quale parte integrante del processo formativo.
Tale valutazione (da definire e organizzare mediante analisi infortunistiche prima e dopo l’intervento formativo, questionari di autovalutazione da somministrare al personale, check list di valutazione, ecc.) deve:
Nell’ambito della riunione periodica (ex articolo 35 del D.Lgs. 81/08) deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.
Dovrà essere rivista la tabella (allegato IV dell’Accordo) riportante le macrocategorie di rischio e corrispondenze con i codici ATECO in quanto la medesima è ancora riferita agli ATECO 2007 e non già alla nuova classificazione ATECO 2025.
Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, segnaliamo che:
Per quanto riguarda le tempistiche definite dall’Accordo Stato-Regioni, si riporta quanto segue:
L’allegato:
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