Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Novità su TFR e TFS

Postato il 11 Febbraio 2019 | in Lavoro Pubblico, Sanità, Sindacato | da

Il TFR dei dipendenti pubblici è una retribuzione differita dal momento che si tratta di una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al dipendente alla conclusione del rapporto di lavoro. Conosciuto anche come liquidazione o buonuscita.
Per quanto riguarda la trattenuta del TFR dei dipendenti pubblici in ordine al principio disposto dalla Corte di Cassazione attraverso la sentenza del 2012, è illegittimo trattenere il Tfr direttamente dalla busta paga del lavoratore, sia che si tratta di un dipendente privato che di dipendente della Pubblica Amministrazione; tale prestazione economica di fine rapporto deve essere di esclusiva competenza del datore di lavoro.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione l’importo trattenuto in maniera illegittima dalla busta paga è relativo al 2,5% dell’80% della retribuzione. La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 213 del 22 novembre 2018, si è pronunciata

La Sentenza
Erano state sollevate precedentemente le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Questo nella parte in cui, demandando a un d.p.c.m. la definizione della struttura retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici passati, dal precedente regime del TFS al regime del TFR, ha imposto il vincolo dell’invarianza di retribuzione netta.
Per i dipendenti che transitano al regime del TFR, il superamento delle forme previgenti delle indennità di fine rapporto ha determinato l’eliminazione della trattenuta a carico del lavoratore, originariamente destinata a finanziarle, secondo le modalità tratteggiate dall’art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973, per l’indennità di buonuscita dei dipendenti statali, e dall’art. 11 della legge n. 152 del 1968, per l’indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali.
La soppressione della trattenuta a carico del lavoratore concorre a differenziare la fattispecie sottoposta all’odierno sindacato di questa Corte rispetto a quella scrutinata nella sentenza n. 223 del 2012, richiamata dal rimettente a sostegno delle censure, pur nella consapevolezza della diversità delle situazioni poste a raffronto.
La Consulta ha rimarcato che la normativa, nel definire gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto, ha stabilito l’obbligo di effettuare una riduzione della retribuzione lorda. Il tutto “in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso”. Ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici.
L’auspicata equiparazione tra lavoratori in regime di TFR e lavoratori in regime di TFS, non potrebbe che alterare il punto di equilibrio individuato dal legislatore. Questo secondo un bilanciamento non irragionevole, e determinare, per ammissione dello stesso rimettente, una diversa sperequazione. Questo fatto avvantaggerebbe i lavoratori in regime di TFR, destinati a beneficiare di un più cospicuo trattamento retributivo rispetto ai lavoratori in TFS.

Com’è noto il TFS è l’indennità che viene erogata, al momento della cessazione dal servizio, nei confronti dei dipendenti del settore pubblico a assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 con esclusione sempre del personale cosiddetto “non contrattualizzato” come i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori e i ricercatori universitari; i dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; il personale dei Vigili del Fuoco; i dipendenti di alcune authority (es. personale della Borsa, Consob, ecc.). Chi non rientra nel regime TFS (es. lavoratori con contratto a tempo determinato in corso al 31 maggio 2000 o lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000) viene assoggettato al regime di TFR che prevede un meccanismo di calcolo differente.

Le prestazioni erogate in regime di TFS sono:

l’indennità di buonuscita, corrisposta nei confronti della generalità dei lavoratori civili e militari dello stato l’indennità premio di servizio, corrisposta ai lavoratori del comparto enti locali e sanità l’indennità di anzianità, erogata nei confronti dei lavoratori del cd. parastato (cioè dipendenti di enti pubblici non economici).
In particolare, l’indennità di buonuscita sarà pari a 1/12 dell’80% della retribuzione contributiva spettante al momento della cessazione, rapportata su base annua, per il numero degli anni di servizio maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità premio di servizio sarà pari a 1/15 dell’80% della base retributiva annua utile spettante all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per gli anni di servizio posseduti alla data di cessazione del rapporto lavorativo.
L’indennità di anzianità avrà invece come base di calcolo il 100% delle voci stipendiali e il 100% dell’indennità integrativa speciale annualmente spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il trattamento fiscale
L’indennità di buonuscita e l’indennità di premio di servizio beneficiano di un trattamento fiscale agevolato.
Infatti, per la determinazione sia dell’aliquota di tassazione che della base imponibile, l’importo lordo viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04% per l’indennità di buonuscita e del 40,98% per l’indennità premio servizio. Tali percentuali derivano dal rapporto tra l’aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva (2,5/9,6 = 26,04%; 2,5/6,1 = 40,98%) calcolata sulla retribuzione utile, destinata ad alimentare i fondi di previdenza ex Enpas ed ex Inadel a cui è affidata la gestione del sistema.

Aliquota-tfs
Inoltre, la base imponibile di ambedue le prestazioni viene ulteriormente ridotta di un importo pari a € 309,87 per ogni anno di servizio.
Per quanto riguarda invece l’indennità di anzianità, non essendo prevista a carico del dipendente nessuna contribuzione, il beneficio fiscale è dato soltanto dalla franchigia di € 309,87 per ogni anno di servizio.

La rateizzazione della liquidazione
Dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge 147/2013) è operativa una nuova modalità di liquidazione del TFS/TFR in più rate a seconda dell’ammontare della prestazione al lordo delle trattenute fiscali.
La misura, finalizzata al contenimento della spesa pubblica, riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale degli enti pubblici non economici (parastatali) non iscritto all’Inpdap. In base al dispositivo di legge, il pagamento delle prestazioni avverrà secondo lo schema indicato sotto.
La seconda e la terza rata verranno poste in pagamento a distanza rispettivamente di dodici e ventiquattro mesi dalla corresponsione della prima rata.

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