April 2, 2023
alla rspp
alla rsu
agli rls
al dirigente M.Aiello
vi segnaliamo
UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – 15 maggio 2013, n.20970.
La sentenza fa riferimento a un vecchio testo, quello del D.P.R.457/1955 secondo il quale i datori di lavoro (siano essi pubblici che privati) sono tenuti a
a) attuare le misure di sicurezza,(fornitura di dpi, documentazione scritta che spieghi le procedure da seguire per il corretto montaggio di strutture, per allestire un cantiere, un duvri nei casi in cui ci siano rischi da interferenze
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme.
A tal riguardo ricordiamo che solo nell’aprile scorso alcuni dipendenti hanno frequentato un corso per il montaggio di palchi e tribunette, un corso che avrebbe dovuto essere reiterato per il personale rimasto escluso dalle prime lezioni
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, mezzi che dovrebbero essere sempre e comunque dotati.
Queste disposizioni sono state poi recepite dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 626 del 1994 che introduce precisi obblighi informativi a carico del datore di lavoro fino poi al testo n.81\2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoroè obbligato ad assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni da svolgere per rendere edotti i lavoratori sui rischi inerenti alle attività alle quali vengono addetti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007, ep. 28/01/2008) Rv. 238540; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41997 del 16/11/2006, dep. 21/12/2006, Rv. 235679), per rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici ai quali sono esposti, fornendo informazioni dettagliate e complete sia sulle mansioni da svolgere, sia in riferimento ai rischi connessi a dette mansioni (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41707 del 23/09/2004, dep. 26/10/2004, Rv. 2302579.
Segnaliamo infine che i carichi di lavoro del personale impegnato nel Giugno pisano non sono stati adeguatamente analizzati e risultano particolarmente pesanti perchè le manifestazioni previste sono eccessive rispetto al numero del personale coinvolto.
Cobas Pubblico Impiego
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