December 2, 2024
Un recente approfondimento degno di nota.
L’art. 22, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 prevede che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo previsto dall’art. 21, commi 1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui
all’art. 21, comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al predetto CCNL. Pertanto, il periodo di comporto per le assenze dovute ad infortunio è un unico periodo di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione in misura intera.
Leggi l’approfondimento al seguente indirizzo:
http://www.publika.it/data2/file/975_Aran-5981-ral1687orientamenti-applicativi.pdf
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