Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Le fibre artificiali vetrose

Postato il 20 Giugno 2025 | in Sicurezza sul lavoro | da

A seguito di una recente consulenza fatta a un lavoratore in merito alle Fibre Artificiali Vetrose (FAV), cercando su internet ho trovato due documenti molto interessanti, che credo sia utile inoltrarvi anche perché ne danno un quadro parecchio preoccupante.

Il primo è l’opuscolo del INAIL “Fibre artificiali vetrose” del 2022, sintetico, ma contenenti già indicazioni molto utili.

L’opuscolo chiarisce subito che “Alla famiglia delle Fibre Artificiali Vetrose (FAV) appartengono centinaia di tipologie di Prodotti”, la cui pericolosità è direttamente correlata al “diametro medio geometrico basato sulla lunghezza delle fibre” (come avviene per tutte le fibre artificiali).

In generale FAV con diametro medio geometrico < 6 μ (6 micron) possono essere molto pericolose per la salute o addirittura cancerogene, in funzione della loro composizione chimica.

Ad esempio, le lane minerali artificiali sono classificate come “agente cancerogeno di categoria 2 (sospettato di provocare il cancro)”, mentre le fibre ceramiche refrattarie sono classificate come “agente cancerogeno di categoria 1B (può provocare il cancro per inalazione)”.

Il secondo documento è “Le fibre artificiali vetrose (FAV): linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute” redatto dalla Conferenza Stato Regioni del 2015.

Tale documento è più dettagliato.

Ne riporto a seguire l’indice.

  • Premessa
  • Identità
  • Proprietà chimico-fisiche
  • Classificazione di pericolo e aspetti normativi
  • Metodi di prova ai fini della classificazione delle fibre
  • Tipologia di utilizzo e settori d’impiego
  • Effetti sulla salute
  • Esposizione a Fibre Vetrose Artificiali nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)
  • Valori di riferimento e dati di esposizione
  • Gestione operativa di rifiuti contenenti fibre minerali
  • Riferimenti
  • Allegato 1: Nota metodologica relativa all’analisi del materiale fibroso in massa
  • Allegato 2: Obblighi e responsabilità del Medico Competente.

Metto in evidenza che i produttori di FAV sono obbligati secondo legge ad apporre sull’imballaggio delle FAV stesse un’etichetta di rischio (vedi file “etichetta generica FAV.pdf” in allegato) e fornire all’utilizzatore la Scheda di Sicurezza (vedi file “Scheda dati di Sicurezza FAV.pdf” in allegato).

Il datore di lavoro ha l’obbligo, nell’ambito della informazione e della formazione dei lavoratori, di fornire ai lavoratori gli imballi originali etichettati e le Schede di Sicurezza.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, riporto in allegato anche la mia lezione su etichettatura e Schede di Sicurezza (vedi file “etichettatura sostanze pericolose.pdf”) degli agenti chimici in generale.

Marco Spezia

Gli allegati:

etichetta generica FAV

etichettatura sostanze pericolose

INAIL FAV 2022

linee guida FAV Stato Regioni

Scheda dati di Sicurezza FAV

 

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro 

 

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