Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Lavori in deroga in ambienti sotteranei e semi-sotteranei

Postato il 7 Maggio 2025 | in Sicurezza sul lavoro | da

ADEGUAMENTI NORMATIVI

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 203-2024 all’articolo 65 del D.Lgs. 81/08, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Nota 811 del 29/01/25 (in allegato), con la quale fornisce le prime indicazioni operative sull’articolo 65 così modificato:

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

  1. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

La nota indica che tali modifiche attribuiscono all’INL competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite PEC prima dell’utilizzo dei locali e precisa che la disciplina è estesa anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”.

A seguire i principali punti trattati nella nota.

 

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione di utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione.

La comunicazione va redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale (che riportiamo in allegato) e inoltrata dal datore di lavoro esclusivamente via PEC, al competente Ufficio territoriale del INL, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica (variazioni significative come ad esempio: tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, ecc.) o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

La comunicazione deve essere accompagnata da:

  • una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili.
  • l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, sulla conformità dei locali.

Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi, come ad esempio (elenco non esaustivo):

  • verniciatura
  • processi di saldatura
  • uso di minerali a spruzzo
  • uso di solventi e collanti non ad acqua
  • ricarica di batterie
  • lavorazione di materie plastiche a caldo
  • officine con prova motori
  • falegnamerie
  • tinto-lavanderie
  • sviluppo e stampa
  • tipografia

Per quanto riguarda il gas radon, la nota indica che la comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano “rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” e ricorda che la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (articolo 17 del D.Lgs. 81/08).

Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 101/20, mediante misurazioni.

 

LOCALI CON PARTICOLARI ESIGENZE TECNICHE

L’articolo 65, comma 2, del D.Lgs. 81/08, prima della modifica operata dalla L.203/2024, non prevedeva alcuna richiesta all’Organo di Vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano “particolari esigenze tecniche”.

La nuova disciplina, che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dal 12/01/25 debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.

 

L’allegato:

22 INL lavori in sotteranei

 

Marco Spezia

 

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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