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La sanatoria dei contratti integrativi anche alle Camere di Commercio

Postato il 28 Aprile 2015 | in Lavoro Pubblico, Sindacato | da

pisa_camera_di_commercio02La sanatoria dei contratti integrativi anche alle Camere di Commercio in allegato:

sanatoria sui fondi

Ad integrazione di quanto allegato, si precisa che:

Da tale disposizione normativa (DL 16/2014 art. 4) deriva la conseguenza che i dipendenti degli enti locali che abbiano percepito illegittimamente delle somme a titolo di salario accessorio non rispondono di quanto ricevuto illegittimamente.

Il recupero delle  risorse attribuite illegittimamente, invece, dovrà essere fatto sul fondo per le risorse decentrate aziendali.

Sarà compito delle amministrazioni pubbliche locali (regioni ed enti locali) incidere sull’entità del fondo. Infatti, le somme attribuite illegittimamente debbono essere recuperate da quelle destinate negli anni a venire alla contrattazione decentrata e devono essere riassorbite gradatamente, con delle quote annuali, e per un periodo massimo pari a quello nel quale si è verificato il mancato rispetto dei vincoli.

Poiché il recupero deve  naturalmente tenere conto del periodo di prescrizione del credito, il limite temporale massimo del recupero si riferisce al quinquennio precedente e dovrà essere fatto entro i successivi cinque.

Cobas Pisa

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