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La mobilità negli enti locali

Postato il 5 Marzo 2015 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

personaleNel 2015 e 2016 gli enti locali potranno ancora ricorrere all’istituto della mobilità, nonostante quanto previsto dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, che prevede l’obbligo di vincolare la capacità assunzionale per il riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle amministrazioni provinciali.

Il quotidiano Enti locali de Il sole 24 ore scrive:

Alla stessa conclusione, in apparente contrasto con quanto affermato dalla Funzione Pubblica con la circolare 1/2015, sono giunte, in questi giorni, la sezione della Lombardia e della Sicilia della Corte dei conti.
Le indicazioni dei magistrati contabili
Le argomentazioni si basano, soprattutto, sull’attuale vigenza dell’articolo 1, comma 47, della legge 311/2014, in cui si stabilisce che quando ci sono limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato sono consentiti i trasferimenti per mobilità. Questo significa che, ai soli fini della capacità assunzionale (e non ai fini del contenimento della spesa di personale) la mobilità è “neutra”, ovvero, in entrata, non erode il turn-over. La deliberazione n. 85/2015 dei giudici lombardi, precisa chiaramente che il legislatore, con il comma 424 della legge di stabilità per il 2015, ha di fatto assimilato la mobilità dei dipendenti in soprannumero delle Province a un’assunzione e di conseguenza, non essendo «finanziariamente neutra», risulta sottostare ai vincoli del turn-over. Quindi, la riserva in favore dei dipendenti soprannumerari della Province può operare solo rispetto alla capacità assunzionale e non alle mobilità, quando le stesse possano essere considerate neutre. Lo spiega anche la Corte dei conti della Sicilia, nella deliberazione n. 119/2015, affermando che la neutralità dell’operazione comporta che, in termini generali, questa forma di mobilità volontaria non fa venire meno risorse assunzionali, per cui è da ritenere che la limitazione prevista dal comma 424 della legge 190/2014, in assenza di una diversa ed espressa previsione normativa, possa non considerarsi ostativa a eventuali ingressi di personale in mobilità provenienti da enti comunque sottoposti ai medesimi vincoli.

Il nodo della spesa
Ma come interagisce tutto questo con la circolare 1/2015 della Funzione Pubblica, dov’è stato chiaramente precisato che «non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità»? La Corte dei conti della Lombardia spiega che è necessario fare riferimento al complessivo contenimento della spesa di personale: nell’ente in uscita, la Provincia, c’è una correlata riduzione dei posti in organico, e ciò esclude che tale mobilità possa essere finanziariamente neutra. In entrambe le deliberazioni in esame, rimane comunque certo che la capacità assunzionale degli anni 2015 e 2016 non possa assolutamente essere distratta e utilizzata per altre finalità, come ad esempio per ricoprire profili professionali adeguati, presumibilmente assenti presso le province. La chiusura su questo aspetto è totale: non sembra possibile attribuire agli enti alcun margine di discrezionalità, in quanto si potrebbe determinare un’elusione degli obblighi introdotti, attraverso una calibrazione del profilo professionale richiesto vanificando l’ingresso del personale soprannumerario delle amministrazioni provinciali

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