October 8, 2024
Possibile la proroga della cassa integrazione straordinaria in caso di crisi aziendale? Ancora per poco
Basta leggere sul sito del Ministero del lavoro il decreto interministeriale 95075 del 25 marzo 2016, previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dlgs 148/2015, con specifico riferimento alla proroga della Cigs connessa alla cessazione di attività.
Il Dlgs 148/2015 ricordiamo prevede la cancellazione della Cigs per questa causale anche se prevede uno stanziamento ad hoc fino al 2018, insomma anche se l’azienda chiude , fino al 2018 e non oltre, sarà possibile la cassa integrazione pur con alcuni limiti (12, 9 e 6 mesi, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018).
Per la proroga della Cigs , 4 saranno le condizioni necessarie : la cessazione dell’attività ma con concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda; la sottoscrizione di una specifica intesa presso il ministero del Lavoro, in presenza del Mise (prima del termine del programma di Cigs già richiesto con la causale di crisi e producendo idonea documentazione probatoria), previa verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento; la sussistenza di un piano circa la sospensione dei lavoratori correlata all’iter di cessione aziendale; la presenza di un programma per la rioccupazione del personale in capo al cessionario, attraverso l’iter previsto dall’articolo 47 della legge 428/1990.
Gli ultimi due requisiti vanno rendicontati in sede di istanza di Cigs al ministero del Lavoro, una volta siglato l’accordo.
Ma attenzione, leggetevi IL sole 24 ore: la deroga all’articolo 25 sembra superarne in toto la disciplina, sarà opportuno che venga chiarito l’esatto termine di presentazione dell’istanza, di norma individuato nei sette giorni successivi alla data di conclusione della procedura sindacale.
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