Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Incompatibilità del medico competente al rilascio del certificato di assenza per malattia

Postato il 29 Aprile 2025 | in Sicurezza sul lavoro | da

Riporto in allegato la nota del 01/04/25 predisposta dalle associazioni dei Medici Competenti (AIPMeL, ANMA, SIML, CoSiPS) e indirizzata alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, relativamente alle recenti disposizioni del Ministero della Salute e dell’INPS sulla certificazione di malattia da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG, cioè i cosiddetti “medici curanti”), intesi come coloro che hanno originariamente visitato il paziente constatando i presupposti per l’astensione dal lavoro.

La nota, in riferimento all’articolo 55 septies del D.Lgs. 165/01 dispone che:

  • in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è trasmessa all’INPS direttamente dal medico (MMG) o dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente;
  • la sostanziale incompatibilità tra la funzione assegnata dalla normativa generale al Medico Competente aziendale (articolo 25b del D.Lgs. 81/08) e il rilascio di certificazioni di “assenza per malattia” per i lavoratori delle aziende per le quali svolge il proprio incarico, indica che il medico competente non può e non deve redigere certificati attestanti l’inabilità temporanea assoluta di dipendenti di unità/enti lavorativi per cui è stato nominato e incaricato.

Preciso che, ai sensi dell’articolo 41 comma 6 del D, Lgs. 81/08:

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. a) idoneità;
  2. b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. c) inidoneità temporanea;
  4. d) inidoneità permanente

Il Medico Competente è pertanto obbligato ad emettere, quando necessario, giudizi di idoneità totale, parziale, temporanea, permanente, alla mansione specifica, ma non “certificati di malattia”, mai previsti dal D.lgs.81/08.

Tali certificati non sono compito del Medico Competente aziendale e sono vietati dall’articolo 4 dalla L. 300/70 (cosiddetto “Statuto dei lavoratori”): come modificati al D.Lgs. 165/01, che riporta:

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente […]

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

È necessario quindi, che in caso che il Medico Competente, durante la visita periodica o di assunzione riscontri patologie in atto che rendano incompatibile la mansione svolta attualmente dal lavoratore o cui sarà destinato, non possa emettere certificazioni di “assenza per malattia (vietato anche dalla normativa della privacy), ma solo che formuli, a tutela del lavoratore, come reso obbligatorio dall’articolo 41 sopra citato, un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione svolta,

 

Allegato:

1 – Lettera-FNOMCeO-certificazione-assenze-malattia-MC

Marco Spezia

 

Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro

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