Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Imparare dagli errori: inadeguatezza e insicurezza dei ponteggi

Postato il 15 Novembre 2021 | in Sicurezza sul lavoro | da

Dalla newsletter on-line “Punto Sicuro” https://www.puntosicuro.it (a cui è possibile iscriversi online gratuitamente), riporto (e riporterò) esempi di infortunio, descritti in specifiche schede del sistema INFOR.MO dell’INAIL.

Questo nell’ottica di analizzare gli infortuni, per evitare che si ripetano.

Marco Spezia

INADEGUATEZZA E INSICUREZZA DEI PONTEGGI

Esempi di infortuni nei lavori in quota connessi all’inadeguatezza e insicurezza dei ponteggi. Infortuni in un cantiere navale, nei lavori di intonacatura e nella posa di pannelli in cartongesso. Le dinamiche infortunistiche e la prevenzione.

Indicazioni sulla sicurezza nei lavori in quota e sull’uso dei ponteggi si possono trovare nel D.Lgs. 81/08 che, ad esempio all’articolo 122, indica che “nei lavori in quota devono essere adottate “seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.

Ma riferimenti all’uso in sicurezza dei ponteggi nel D.Lgs. 81/08 si possono trovare in varie parti:

  • Titolo IV, Capo II, Sezione IV, dall’articolo 122 all’articolo 130;
  • Titolo IV, Capo II, Sezione V dall’articolo 131 all’articolo 138;
  • Allegato XVIII “Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali”;
  • Allegato XIX “Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi”.

Il problema è che le opere provvisionali, anche quando presenti, non sempre sono sicure o adeguate ai lavori da svolgere. Ed è su questo aspetto che ci soffermiamo oggi continuando la nostra raccolta, il nostro viaggio, attorno agli infortuni correlati ai lavori in quota, ai ponteggi e alle cadute dall’alto.

Questi gli argomenti trattati:

  • Gli infortuni per l’inadeguatezza dei ponteggi;
  • Indicazioni sui ponteggi fissi: scelta e riferimenti normativi.

GLI INFORTUNI PER L’INADEGUATEZZA DEI PONTEGGI

Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto in un cantiere navale per la presenza di un ponteggio non sicuro.

Presso un capannone di cantieri navali, concesso in locazione e uso ad altra ditta, sono in corso lavori di saldatura e finitura delle piastre per il collegamento dell’albero antenne al di sopra della piattaforma posta sopra l’imbarcazione in corso di manutenzione straordinaria generale.

Il lavoro è svolto dall’impresa XXX, in appalto diretto alla YYY, e all’ora dell’infortunio sono presenti il datore di lavoro dell’infortunato, il capobarca della ditta YYY e NG dipendente della ditta XXX.

Successivamente al momento dell’infortunio si è potuto accertare che il preposto capobarca della ditta YYY si trovava all’interno dell’imbarcazione, il Datore di Lavoro della ditta XXX era invece sopra la piattaforma intento nel manovrare con apposito telecomando il carro ponte del capannone cui poco prima avevano imbracato la saldatrice utilizzata sulla piattaforma per la saldatura delle piastre, mentre NG era sceso dalla piattaforma e passando da una mensola a sbalzo del ponteggio perimetrale all’imbarcazione si stava dirigendo verso la botola dove era posizionata la scaletta di discesa dal settimo impalcato rispetto al piano di campagna.

NG probabilmente durante il suo spostamento ne aveva approfittato per scollegare il cavo elettrico a 220 V che serviva ad alimentare la smerigliatrice angolare che aveva utilizzato sopra la piattaforma, e in ogni caso, camminando verso la scaletta sopra descritta metteva il piede sopra un telo di plastica in nylon posto a protezione del ponteggio in un punto in cui però era mancante la tavola di calpestio sottostante.

Il telo non era in grado di reggere il suo peso e l’infortunato cadeva a terra (riportando fratture multiple) da un’altezza di circa 14 metri dal piano di campagna, in quanto sotto il telo sfondato, lungo la sua verticale di caduta, non era presente alcun sottoponte per fermare la sua dinamica.

Questo il fattore causale:

  • telo di nylon posto a protezione del ponteggio in un punto in cui però era mancante la tavola di calpestio sottostante.

Il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto durante lavori di intonacatura esterna di un’abitazione.

Per eseguire questi lavori viene usato un ponteggio posizionato sul balcone.

Il balcone è largo 80 cm mentre la base della cavalletta del ponteggio è pari a 110 cm. Per sostenere le cavallette del ponteggio, il lavoratore posiziona dei travetti in legno alla base dei montanti e poggianti sul balcone.

A causa della precaria stabilità del ponteggio realizzato in tal modo, l’impalcatura si rovescia facendo cadere il lavoratore sulla recinzione della proprietà: una sbarra metallica della cancellata nel gli procura una ferita mortale al torace.

Questo il fattore causale:

  • il ponteggio era mal posizionato sul balcone, non aveva i parapetti completi e non era ancorato correttamente.

Il terzo caso riguarda lavori di posa di pannelli in cartongesso sulla parete esterna dell’edificio in fase di costruzione.

Un lavoratore è posizionato sul secondo impalcato di un ponteggio metallico fisso (con i piedi a circa 360 – 400 cm dal suolo) allestito per i lavori di posa dei pannelli in cartongesso.

Durante il fissaggio (mediante viti autofilettanti) della guaina sulla parete cade a terra dal ponteggio, riportando un mortale politrauma dei distretti cranico, cervicale e toracico.

Questo i fattori causali:

  • il ponteggio metallico fisso non era adeguato;
  • si sporgeva dal parapetto del ponteggio metallico fisso.

INDICAZIONI SUI PONTEGGI FISSI

Sono tanti i documenti pubblicati che riguardano i ponteggi, in particolare i ponteggi fissi utilizzati nella realizzazione di lavori edili e di ingegneria civile.

Per avere qualche suggerimento generale riguardo alla prevenzione nell’uso dei ponteggi fissi possiamo fare riferimento a un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili dell’INAIL:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/quaderni_tecnici_per_i_cantieri_temporanei_o_mobili.html

Il Quaderno Tecnico affronta il tema delle indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio che devono essere sempre eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs 81/08 e del libretto a corredo di ogni ponteggio.

Si ricorda che il libretto a corredo di ogni ponteggio deve contenere:

  • copia dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego rilasciata al fabbricante dal Ministero del Lavoro;
  • stralcio della relazione tecnica del ponteggio comprendente: calcolo secondo varie condizioni di impiego; istruzioni per le prove di carico; istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio; schemi-tipo per i quali non sussiste l’obbligo di calcoli ulteriori da parte della ditta installatrice, con l’indicazione dei massimi sovraccarichi applicabili, dell’altezza e della larghezza massime realizzabili.

Si sottolinea poi che qualora il ponteggio debba essere realizzato secondo schemi geometrici diversi da quelli tipo e/o sollecitato con carichi differenti da quelli previsti nel calcolo (anche in relazione alla presenza di tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature e alla differente posizione degli ancoraggi), deve essere previsto un nuovo progetto secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione e riportate nel libretto.

Si segnala poi che la scelta del ponteggio relativo a una specifica realizzazione dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi. Essa deve essere effettuata in relazione alla tipologia di lavorazione da fare (manutenzione o costruzione) e alla complessità, all’estensione e alla geometria dell’opera da servire. Il ponteggio, di conseguenza, verrà scelto in base alle classi di carico, alla tipologia degli elementi costruttivi costituenti lo stesso e a tutti i requisiti geometrici e prestazionali riportati nel libretto d’uso e manutenzione.

Tratto dalla Mailing list Sicurezza sul Lavoro

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