Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Illegittima sospensione se non è affisso regolamento (Cassazione)

Postato il 31 Luglio 2015 | in Italia, Scenari Politico-Sociali | da

E’ illegittima la sanzione disciplinare conservativa comminata ad un lavoratore senza che sia stato previamente pubblicato il codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i dipendenti (Corte di Cassazione – n. 15218 del 21 luglio 2015).

contrattoLa Suprema Corte ha constatato come la mancata affissione del codice disciplinare sia in contrasto con quanto affermato dallo Statuto dei Lavoratori (art. 7 della L. 300/1970) e dalla previsione del Contratto Collettivo applicato dall’azienda stessa, che nello specifico, prevede la massima diffusione del codice disciplinare come regola vincolante all’applicazione delle sanzioni ivi previste.
In particolare, la vicenda riguarda una lavoratrice a cui era stata irrogata una sanzione disciplinare conservativa (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quattro giorni) per violazione delle norme di condotta, senza che fosse stato precedentemente pubblicato, in un luogo ben visibile ed accessibile a tutti i dipendenti, il codice disciplinare, così come previsto dallo stesso art. 23 comparto regioni-autonomie locali.
In riforma della pronuncia resa dal giudice di prima istanza, era stata dichiarata l’illegittimità della sanzione disciplinare per violazione consistita nell’aver disattese la specifica disposizione impartitale dal dirigente di usufruire di un protocollo interno del settore di competenza per il deposito di documentazione attinente ad una pratica relativa ad un invalido, avendo la dipendente affidato a persona estranea alla Amministrazione, i documenti da recapitare al protocollo generale.
Di contro, non era apparsa fondata la motivazione addotta dal Comune ricorrente circa un’interpretazione flessibile dell’art. 7 L. 300/70 (secondo cui la pubblicità del codice disciplinare non è necessaria se la mancanza addebitata dipende dalla violazione di norme di legge e, comunque, di doveri fondamentali del lavoratore), anche alle sanzioni disciplinari conservative. Infatti, è emerso che quando la condotta contestata al lavoratore appaia violatrice non di generali obblighi di legge ma di puntuali regole comportamentali negozialmente previste e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l’affissione si presenta necessaria.
Per tale motivo, visto che la contestazione riguardava illeciti consistenti nella violazione di prescrizioni strettamente attinenti alla organizzazione aziendale, la Corte ha ritenuto l’essenzialità della affissione del codice disciplinare.
Va inoltre, considerato che la particolare disciplina contenuta nel CCNL di settore prevede, appunto, che al codice disciplinare deve essere data una particolare forma di pubblicità, che è tassativa e non può essere sostituita con altre, in quanto è il contenuto stesso della disposizione collettiva che disciplina la fattispecie scrutinata e che palesa come inderogabile siffatto obbligo.
Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso del Comune, essendo la norma pattizia chiara nel senso di negare che la pubblicazione per affissione ammetta equipollenti, per cui lo stesso non poteva aderire alla tesi secondo cui sarebbe stato onere della lavoratrice contestare la allegazione oltre che fornire prova contraria, in quanto la contestazione della mancata affissione del codice disciplinare era da ritenersi un suo onere

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