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Il personale delle PA nella legge di stabilità 2015

Postato il 16 Gennaio 2015 | in Italia, Lavoro Pubblico, Scenari Politico-Sociali, Sindacato | da

Il personale delle PA nella legge di stabilità 2015
 di Arturo Bianco

legge-di-stabilit--Sono molte e di grande rilievo le novità contenute nella legge di stabilità 2015 per il personale dipendente dalle PA. Basta ricordare: i tagli al numero dei dipendenti delle province, con l’avvio delle procedure di mobilità; le limitazioni dettate alle assunzioni a tempo indeterminato, in modo da stimolare le amministrazioni ad assumere i dipendenti delle province in mobilità ed il blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il 2015.

IL PERSONALE DELLE PROVINCE
Le disposizioni sono contenute nei commi da 420 a 423, da 427 a 429. Tali disposizioni seguono al taglio di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi per il 2017. Dallo scorso 1 gennaio, le province delle regioni a statuto ordinario non possono:

  1. ricorrere a mutui per spese (tranne che per l’edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale, la tutela e valorizzazione dell’ambiente);
  2. effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
  3. procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale in entrata in comando;
  4. attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 (uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (incarichi dirigenziali a tempo determinato) del D.Lgs. n. 267/2000; instaurare rapporti di lavoro flessibile;
  5. attribuire incarichi di studio e consulenza.

La spesa per la dotazione organica delle province e delle città metropolitane è ridotta di almeno del 50% per le province (cifra ridotta al 30% per quelle con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri) e del 30% per le città metropolitane della spesa per il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, cd legge Del Rio, cioè alla data dello 8 aprile 2014.
Entro la fine del mese di marzo, le singole amministrazioni devono individuare il personale che rimane nell’ente e quello che deve essere collocato in mobilità; tale individuazione deve essere fatta previa informazione ai soggetti sindacali.
Con Decreto della Funzione Pubblica da emanare entro la fine di febbraio sono dettati i criteri per l’assegnazione del personale delle province in mobilità agli enti locali, alla regioni ed alle amministrazioni statali, ferma restando la posizione giuridica ed economica in godimento. Fino alla conclusione delle procedure di mobilità il personale rimane in servizio presso le province e città metropolitane e, con convenzioni, se ne possono avvalere comuni e regioni.
Per il personale interessato ai processi di mobilità non ricollocato alla data del 31 dicembre 2016 è consentita la utilizzazione con rapporti a tempo parziale, in base all’anzianità contributiva e per quello ancora in esubero è disposto il collocamento in disponibilità.
Per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego e l’attuazione della cd “Garanzia per i giovani”, le città metropolitane e le province che continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro possano finanziare i rapporti di lavoro necessari, ivi compresi quelli di cococo, con piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali. A tal fine il Ministero del lavoro può concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento entro il tetto di 60 milioni.

LE ASSUNZIONI NEGLI ENTI LOCALI E NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
Le disposizioni sono dettate nei commi da 424 a 426.
Per gli anni 2015 e 2016 le regioni e gli enti locali destinano le risorse per le assunzioni ai vincitori dei concorsi conclusi entro la fine del 2014 ed al collocamento del personale in disponibilità. Invece le altre risorse derivanti dalle cessazioni intervenute nel 2014 e nel 2015 sono riservate al collocamento del personale in disponibilità, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto: con queste risorse si possono superare i tetti della spesa del personale. Il numero dei dipendenti ricollocabili è comunicato alla Funzione Pubblica. Le assunzioni in violazione di questa disposizione sono nulle. Viene avviato il censimento dei posti disponibili nelle amministrazioni statali e nelle università; ogni ente deve comunicare il numero dei posti destinati a nuove assunzioni, al netto di quelle destinate ai vincitori dei concorsi; con divieto di effettuare assunzioni fino al completamento di tale processo.
Il comma 426 proroga al 31 dicembre 2018 i termini per le stabilizzazioni dei lavoratori precari con le procedure agevolate dettate dal DL n. 101/2013, termini che erano precedentemente fissati al 31 dicembre 2016.

IL BLOCCO DEL RINNOVO DEI CONTRATTI NAZIONALI
Le disposizioni sono contenute nei commi da 254 a 256.
Il blocco del rinnovo dei CCNL per la parte relativa agli aumenti del trattamento economico è prolungato per il 2015. Viene prolungata al 2018 la misura della indennità di vacanza contrattuale in godimento attualmente ai dipendenti pubblici.

LE CONVENZIONI CON LE COOPERATIVE SOCIALI
Le nuove regole sono dettate nel comma 610.
Le convenzioni con le cooperative sociali che svolgono attività per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cd di tipo B) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi (se l’importo è inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e se le convenzioni sono finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate) vanno stipulate previo lo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

LE ALTRE PRINCIPALI DISPOSIZIONI
I commi 16 e 17 dispongono l’ aumento dallo 1 luglio della quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto in formato elettronico da 5,29 euro a 7 euro.
Il comma 268 dispone che le regioni a statuto speciale e gli enti locali delle stesse possono prorogare per il 2015 i rapporti di lavoro a tempo determinato, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità ed anche se non hanno avviato la stabilizzazione.
Il comma 450 stabilisce che i comuni istituiti per fusioni con un rapporto tra spesa personale e spesa corrente inferiore al 30% per cento non hanno per i primi 5 anni vincoli per le assunzioni a tempo determinato, fermo restando il tetto di spesa per il personale sostenuta dai singoli enti nell’anno precedente la fusione. Le spese di personale e le facoltà di assunzione per i comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali, mediante unione o convenzione sono considerare in modo cumulativo. Viene disposto un finanziamento di 5 milioni per le unioni dei comuni.

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