Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Cooperative: può essere sospeso il rapporto di lavoro con i soci lavoratori?

Postato il 26 Gennaio 2013 | in Lavoro Privato, Sindacato | da

Troppi abusi nelle cooperative

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 24 gennaio 2013, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Generale Cooperative italiane, della Confcooperative e della Legacoop, in merito alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall’assemblea di una cooperativa ex art. 6, L. n. 142/2001, contempli l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.

Un trucco a cui troppe cooperative hanno fatto ricorso negli anni per togliere di mezzo lavoratori e lavoratrici scomodi sindacalmente, un trucco alimentato da statuti delle cooperative che ledono il diritto del lavoro.

Il regolamento interno ad una cooperativa deve tenere conto del diritto ma può entrare nel merito di alcune importante questioni, per esempio allungare il periodo di prova del neo assunto, introdurre istituti normativi estranei allo stesso contratto di lavoro.

Ma ciò che una cooperativa non dovrebbe fare è venire meno a quei principi di trasparenza e parità di trattamento verso tutti i soci lavoratori (cfr. Cass. sent. n. 22816/2009), di conseguenza è del tutto arbitraria la decisione di mettere a zero ore (e zero stipendio) qualche socio come “ritorsione”.

Ma tutto ciò non esclude la possibilità che il lavoratore\socio della cooperativa si trovi disoccupato soprattutto quando la cooperativa dovesse trovarsi in una situazione di oggettiva difficoltà e di forte calo delle commesse

Ma devono sussistere cause e condizioni atte a legittimare la sospensione temporanea dell’attività, insomma i regolamenti interni delle cooperative sono tenute a votare e deliberare un regolmento interno che preveda cause e condizioniben definite.

Il regolamento interno dovrà prevedere i casi nei quali il socio e la cooperativa concordano di non utilizzare le prestazioni lavorative del primo ma non sono ammessi favoritismi, infatti il Ministero del lavoro parla esplicitamente di condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale.”.

Il Cobas lavoro privato mette a disposizione il proprio sportello legale per tutte le iniziative che vorranno intraprendere i soci di cooperative a difesa dei posti di lavoro e dei diritti , del resto il termine stesso cooperativa in origine indicava “Società costituita non a fini di lucro ma per garantire ai soci una maggiore equità economica rispetto a quella del mercato”…

Proprio l’esatto contrario di quanto oggi avviene nella maggioranza dei casi delle cooperativa che hanno stravolto la loro funzione sociale al posto della quale hanno introdotto bassi salari, carichi di lavoro, contratti sfavorevoli e il ricatto dei regolamenti interni che la fa da padrone

 Confederazione Cobas Pisa

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