May 20, 2025
Ricordo le modifiche apportate all’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 con l’aggiunta del comma 8-bis, introdotto dalla Legge 215/21, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”
Il comma 8-bis prevede l’obbligo penale per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto, nell’ambito della attività appaltata.
Sul tema è stato posto alla specifica Commissione l’interpello n. 4-2024 “Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 215/21 sull’obbligo di presenza del preposto negli appalti”.
Il quesito è il seguente:
1) SE IN UN’ATTIVITÀ IN APPALTO SIA OBBLIGATORIO CHE CI SIA SEMPRE UN PREPOSTO: a titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
2) SE IN UN’ATTIVITÀ IN APPALTO, IL PREPOSTO DEBBA ESSERE INDIVIDUATO TRA I LAVORATORI FISICAMENTE PRESENTI PRESSO IL COMMITTENTE, o possa essere il responsabile della commessa (ad esempio il project manager), che non si reca presso il cliente;
3) SE IN UN’ATTIVITÀ IN APPALTO SVOLTA DA UN UNICO LAVORATORE, DEBBA ESSERE INDIVIDUATO UN PREPOSTO.
La risposta della Commissione degli Interpelli è la seguente:
1) È DA CONSIDERARSI SEMPRE OBBLIGATORIO CHE I DATORI DI LAVORO APPALTATORI O SUBAPPALTATORI INDICHINO AL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE IL PERSONALE CHE SVOLGE DETTA FUNZIONE;
2) tale ruolo debba essere rivestito SOLO DAL PERSONALE CHE POSSA EFFETTIVAMENTE ADEMPIERE ALLE FUNZIONI E AGLI OBBLIGHI AD ESSO ATTRIBUITI, CONDIZIONE CHE NON SEMBRA POTERSI RINVENIRE SE IL RESPONSABILE DELLA COMMESSA (AD ESEMPIO IL PROJECT MANAGER), NON SI RECA PRESSO IL LUOGO DELLE ATTIVITÀ;
3) NON POTENDO UN LAVORATORE ESSERE IL PREPOSTO DI SÉ STESSO, NEL CASO DI UN’IMPRESA CON UN SOLO LAVORATORE LE FUNZIONI DI PREPOSTO SARANNO SVOLTE NECESSARIAMENTE DAL DATORE DI LAVORO.
Di conseguenza il datore di lavoro della azienda committente deve obbligatoriamente:
– AGGIORNARE tutti i DUVRI del 2025 con il NOME DEL PREPOSTO/PREPOSTI delle imprese appaltatrici/ sub appaltatrici che accederanno ai locali delle attività appaltate
– verificare, ai sensi delle ormai costanti sentenze della Corte di Cassazione sul tema, l’EFFETTIVO POSSESSO dei requisiti tecnico professionali del preposto, in particolare acquisendo l’ATTESTATO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SPECIFICA PREPOSTI.
Marco Spezia
Tratto dalla Mailing List Sicurezza sul Lavoro
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