Un torto subito da un lavoratore è un torto fatto a tutti (IWW)

Autoferrotranvieri sentenza 21 marzo 2012 n. 4475

Postato il 28 Ottobre 2014 | in Lavoro Privato, Lavoro Pubblico, Sindacato | da

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2012, n. 4475

Corte_CassazioneLavoro – Lavoro subordinato – Costituzione del rapporto – Assunzione – Tirocinio (apprendistato) – In genere – Contratto di formazione e lavoro – Trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato – Salario di ingresso prolungato – Previsione del contratto collettivo – Invalidità ex art. 3 del d.l. n. 726 del 1984 – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa al personale autoferrotranviario.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31-1-2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta da M.M. nei confronti della A. s.p.a., dichiarava il diritto del M., assunto con contratto di formazione e lavoro, ad essere inquadrato nel parametro retributivo “158” sin dalla trasformazione del contratto.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo, come aveva fatto in primo grado, che la disciplina collettiva aveva previsto un regime transitorio per gli assunti in formazione e lavoro, ai quali attribuiva il parametro “158” dopo un anno dalla stabilizzazione, così fissando peraltro un regime di maggior favore rispetto ai neoassunti nella stessa categoria che lo avrebbero acquisito dopo nove anni.

Il M. si costituiva resistendo al gravame.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 12-10-2009, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale affermava che in base all’art. 3 del d.l. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984 il dipendente assunto in formazione e lavoro, se confermato, doveva considerarsi assunto sin dall’origine a tempo indeterminato, con conseguente applicazione del relativo trattamento e delle relative regole contrattuali.

Pertanto la disciplina transitoria prevista dal ccnl 2000/2003, invocata dalla società, risultava in peius rispetto alla disciplina legale fondamentale sul contratto di formazione e lavoro e quindi nulla, non potendo in sostanza i lavoratori con contratto trasformato essere considerato come i lavoratori neoassunti.

Per la cassazione di tale sentenza la ATAF s.p.a. ha proposto ricorso con un unico motivo.

Il M. ha resistito con controricorso.

L’ATAF ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

                                                                   Motivi della decisione

 

Con l’unico motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell’art. 3 comma 5 d.l. 726/1984 conv. in L. 863/1984 e del punto F del ccnl autoferrotranvieri 27-11-2000, deduce in sostanza che tale punto “ha previsto una disciplina transitoria specifica per i CFL in forza al 27-11-2000 ed ancora in servizio all’1-1-2001 che dopo un periodo di 12 mesi al parametro 140 passano al parametro 158, come avvenuto per M.”, laddove gli agenti con mansioni di guida di automezzi aziendali per il trasporto di persone, “inquadrati sino alla nuova classificazione nel VI livello”, “sono oggi inquadrati per i primi 9 anni di guida effettiva quali operatori di esercizio parametro 140”, di guisa che “non è pertanto vero che il parametro 158 corrisponda al vecchio VII livello”. Tant’è che “secondo il ccnl 27-11-2000, i giovani assunti con contratto di formazione lavoro – successivamente all’1-1-2001 – per il conseguimento del profilo professionale di operatore di esercizio, vengono assunti col parametro iniziale 134 e parametro finale 140 e, se il loro rapporto viene trasformato a tempo indeterminato, permangono nel parametro 140 fino a che non maturano 9 anni di guida effettiva mentre M., dopo solo 12 mesi al parametro 140, è passato subito al parametro 158”.

La ricorrente rileva, poi, che l’inquadramento del personale e l’attribuzione dei parametri retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, dalla quale una corretta interpretazione dell’art. 3 della legge 863/1984 non può prescindere, e che “la volontà di privilegiare l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani tramite i CFL non ha inteso certo invadere la sfera dell’autonomia collettiva né impedire la libera autodeterminazione delle parti sociali relativamente agli istituti di natura tipicamente contrattuale quale l’inquadramento”.

In conclusione, secondo la ricorrente “non v’è dubbio che le parti collettive, allorché (con “norma transitoria di miglior favore”) hanno stabilito l’inquadramento del personale in CFL già in forza al momento della stipula del CCNL non hanno in alcun modo violato l’art. 3 L. 863/1984 in quanto tali clausole collettive sono legittime e non contrastano in alcun modo con tale disposizione”.

Il motivo è fondato come di seguito.

Le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. S.U. 23-9-2010 n. 20074), risolvendo il contrasto formatosi in precedenza, hanno affermato che “il principio contenuto nell’art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall’art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodi di anzianità dì cui all’art. 7, lett. C dell’accordo nazionale 11-4-1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 27-11-2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.

Nell’enunciare tale principio il Supremo Collegio ha affermato che “l’equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione”.

Nel contempo, però, le Sezioni Unite hanno precisato che tale conclusione non è contraddetta “da quella giurisprudenza (Cass. sez. lav. 14-8-2004 n. 15878) che ritiene legittimo un livello retributivo più basso, a parità di mansioni, per i lavoratori che siano – o addirittura che siano stati – in formazione e lavoro”.

In particolare al riguardo il Supremo Collegio ha affermato che in tale ipotesi “la prospettiva è tutt’affatto diversa: è quella degli interventi, diretti o indiretti, di contrasto alla disoccupazione giovanile (v. ad es. art. 16 d.l. 16-5-1994 n. 299 conv. con L. 19-7-1994 n. 451, che aveva previsto che lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro potessero essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione) i quali nella misura in cui, eccezionalmente e temporaneamente, comprimono diritti specificamente previsti, non possono essere utilizzati in via parametrica per limitare anche tutele a carattere generale poste da altre disposizioni di legge”, ed ha aggiunto che “non è senza rilievo considerare che in quelle pronunce in cui questa Corte (Cass. sez lav. 10-4-2006 n. 8310; id. 12-4-2006 n. 8537) ha ritenuto legittimo il salario di ingresso ed. prolungato, si è parimenti ritenuta illegittima la clausola di sterilizzazione del periodo lavorativo ai fini degli scatti di anzianità”. In tale quadro da ultimo Cass. 23-3-2011 n. 6639, (nell’affermare la validità dell’art. 7 del ccnl 1995 del settore autoferrotranvieri laddove prevede la riduzione salariale per i primi 15 mesi di rapporto a tempo indeterminato, a seguito della trasformazione di contratto di formazione lavoro, per i motivi espressi dalle parti stipulanti) ha ribadito che con riguardo al contratto di formazione e lavoro “la giurisprudenza di legittimità, pur avvertendo che, nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., non può escludersi la legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello…fa salva però l’applicazione di specifiche disposizioni legislative o contrattuali in materia (cfr. Cass. n. 9405 del 2003); ed ha più volte precisato che non è illegittima la previsione contrattuale di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori normali, stante la speciale causa mista, con l’obbligazione formativa a carico del datore di lavoro, che caratterizza il c.f.l. (Cass. n. 11435 del 2006).”

Al riguardo Cass. 6639/2011 cit. ha altresì ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite: ne consegue che, ai fini dell’accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l’eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all’art. 36 Cost, che è “esterno” rispetto al contratto; né può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l’eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale, l’attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno; e, ancora, non solo non opera il principio di parità di trattamento, ma non è consentito alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazioni vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi (cfr. ex multis Cass. n. 7752 del 2003)”.

Nello stesso quadro, come sopra fatto salvo dalla pronuncia delle Sezioni Unite, va, quindi, collocata la disciplina transitoria oggetto della presente causa di cui al punto F) dell’accordo di rinnovo del contratto di lavoro degli autoferrotranvieri per il periodo 2000/2003, che stabilisce che “ai lavoratori con contratti di formazione e lavoro in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo il cui periodo formativo è finalizzato all’acquisizione rispettivamente delle figure professionali di operatore di esercizio, di macchinista e di capotreno, verranno attribuiti, all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente parametri di ingresso delle relative figure professionali (par. 140-153-140). Dopo dodici mesi dalla trasformazione a tempo indeterminato verranno attribuiti i parametri retributivi immediatamente superiori a quelli d’ingresso (par. 158-165-158)”.

Trattasi, infatti, di salario di ingresso ed. prolungato, che, in quanto eccezionalmente e temporaneamente previsto per i lavoratori già in formazione e lavoro, in forza alla data di stipula dell’accordo de quo, risulta legittimo e “non contraddice” il principio affermato dalle Sezioni Unite in merito al contenuto dell’art. 3 del d.l. n. 726 del 1984 conv. nella L. n. 863 del 1984 (come chiarito dalla stessa Cass. S.U. 20074/2010 cit.).

Del resto, sul tema specifico del contratto di formazione e lavoro, più volte questa Corte ha affermato che l’autonomia contrattuale collettiva, al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto, legittimamente può prevedere che, per un certo periodo di tempo successivo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia corrisposta, ai lavoratori già in CFL, una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti (v. Cass. 14-8-2004, n. 15878, Cass. 10-4-2006 n. 8310, Cass. 12-4-2006 n. 8537).

In tali sensi va quindi dichiarata la validità della clausola transitoria di cui al punto F) dell’accordo di rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri per il periodo 2000/2003 con la conseguente piena legittimità dell’inquadramento del M. nel parametro 158 dopo il previsto periodo di dodici mesi dalla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il ricorso va così accolto e l’impugnata sentenza, che erroneamente ha ritenuto la nullità della detta clausola, va cassata.

Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, rigettandosi la domanda del M. (diretta al riconoscimento dell’inquadramento nel parametro 158 sin dalla trasformazione del contratto).

Infine, in considerazione della complessità delle questioni che hanno trovato soluzione recente nel quadro dettato dalle Sezioni Unite, ricorrono giusti motivi, ex art.92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporìs, per compensare le spese dell’intero processo tra le parti.

                                                                                      P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del M.; compensa le spese dell’intero processo.

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